CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA

DEI DIRITTI DELL`UOMO E DELLE LIBERTA` FONDAMENTALI

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA *

DEI DIRITTI DELL`UOMO E DELLE LIBERTA` FONDAMENTALI *

1 libertà per tutti *

TITOLO I *

2 diritto alla vita *

3 trattamento umano *

4 schiavitù *

5 diritto alla libertà *

6 termine ragionevole *

7 condanna ad una legge esistente *

8 rispetto alla privacy *

9 libertà di pensiero *

10 libertà di espressione *

11 libertà di riunione *

12 famiglia *

13 diritto al ricorso *

14 uguaglianza *

15 in caso di guerra *

16 attività pèolitica *

17 limitazioni *

18 scopo delle limitazioni *

TITOLO II *

19 rispetto degli impegni *

TITOLO III *

20 La Commisione *

21membri della Commissione *

22 Rieleggibilità *

23 partecipazione *

24 deferimento *

25 diritto di ricorrere alla Commissione *

26 termine *

27 forma *

28 accoglimendo dell'istanza *

29 rigetto dopo l'accoglimento *

30 regolamentazione amichevole *

31 mancanza della soluzione *

33 formalità delle riunioni *

34 decisioni *

35 tempo delle riunioni *

36 regolamento interno *

37 segretariato *

TITOLO IV *

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO *

38 Corte Europea *

39 membri *

40 elezioni *

41 Elezione del Presidente *

42 indennità *

43 trattazione degli affari *

44 chi ha diritto *

45 competenza *

46 giurisdizione *

47 termine *

48 diritto di adire la Corte *

49 contestazione *

50 decisione della Corte *

51motivazione *

52 inappellabilità *

53 impegno delle Parti *

54 trasmissione della decisione *

55 regolamneto interno *

56 prima elezione *

TITOLO V *

57 spiegazioni *

58 spese *

59 privilegi dei membri *

60 interpretazione delle disposizioni *

61 pregiudizio *

62 rinunzia *

63 applicazione della Convenzione *

64 riserva *

65 denuncia *

66 ratifiche *

PROTOCOLLO ADDIZIONALE *

1 rispetto della proprietà *

2 diritto all'istruzione *

3 elezioni libere *

4 misura dell'impegno *

6 entrata in vigore *

PROTOCOLLO N. 2 *

1pareri della Corte *

2 decisione *

3 esame della richiesta *

4 competenza *

5 firma del protocollo *

PROTOCOLLO N. 4 *

1 libertà *

2 libera circolazione *

3 divieto di espulsione *

4 espulsioni collettive *

5 misura dell'impegno *

6 applicazione del protocollo *

7 ratifica *

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI *

PARTE PRIMA *

1 autodeterminazione *

PARTE SECONDA *

2 impegno degli Stati *

3 parità giuridica *

4 caso di pericolo *

5 interpretazione *

PARTE TERZA *

6 diritto alla vita *

7 tortura *

8 schiavitù *

9 libertà *

10 privazione della libertà *

11 inadempimento civile *

12 diritto di circolazione *

13 espulsione dello straniero *

14 uguaglianza *

15 reato previsto da una legge *

16 diritto alla personalità giuridica *

17 privacy *

18 libertà di pensiero *

19 diritto di opinione *

20 propaganda di guerra *

21 libertà di riunione *

22 libertà di associazione *

23 la famiglia *

24 fanciulli *

26 uguaglianza *

27 minoranze *

PARTE QUARTA *

28 Comitato *

29 membri *

30 prima elezione *

31 equa ripartizione *

32 durata *

33 vacanze *

34 nuova designazione *

35 approvazione dell'Assemblea *

36 mezzi *

37 convocazione *

38 assunzione della carica di membro *

39 yfficio di presidenza *

40 impegno degli Stati membri *

41 riconoscimento della competenza del Comitato *

42 Commissione di conciliazione *

43 membri di conciliazione *

44 disposizioni di attuazione *

45 rapporto annuale *

PARTE QUINTA *

46 interpretazione *

47 interporetazione *

PARTE SESTA *

48 ratifica *

49 entrata in vigore *

50 applicazione *

51 emendamenti *

52 informazione *

53 deposito *

 

Sottoscritta a Roma il 04 novembre 1950, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali, è stata ratificata dall`Italia con la Legge 848 del 04 agosto 1955 ed è entrata in vigore il 26 ottobre 1955.

(Testo aggiornato con le successive modifiche)

 

1 libertà per tutti

Le Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I

 

2 diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b) per eseguire un arresto legale o per impedire l`evasione di una persona legalmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

 

3 trattamento umano

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti.

 

4 schiavitù

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall`art. 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata

b) ogni servizio di carattere militare o nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l`obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

 

5 diritto alla libertà

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito

a condanna da parte di un tribunale competente

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l`esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all`autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all`autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell`arresto o della detenzione legali di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d`espulsione o d`estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell`arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l`istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all`udienza.

4. Ogni persona privata dalla libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

 

6 termine ragionevole

1. Ogni persona ha diritto ad un`equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l`accesso alla sala d`udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell`interesse della morale dell`ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell`accusa elevata a suo carico

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l`assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d`ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l`interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell`udienza.

 

7 condanna ad una legge esistente

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà i rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d`una azione o d`una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

 

8 rispetto alla privacy

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell`esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l`ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e della libertà altrui.

 

9 libertà di pensiero

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l`insegnamento, le pratiche e l`osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell`ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

 

10 libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d`espressione. Tale diritto include la libertà d`opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L`esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l`integrità territoriale o l`ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l`autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

 

11 libertà di riunione

1 . Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d`associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L`esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l`ordine pubblico, la difesa dell`ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all`esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o delle amministrazioni dello Stato.

 

12 famiglia

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l`esercizio di tale diritto.

 

13 diritto al ricorso

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un`istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell`esercizio delle loro funzioni ufficiali.

 

14 uguaglianza

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza di nascita o di altra condizione.

 

15 in caso di guerra

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all`art. 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli artt. 3, 4 (paragr. 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d`Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d`Europa della data in cui queste misure hanno cessato d`essere in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

 

16 attività pèolitica

Nessuna delle disposizioni degli artt. 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all`attività politica degli stranieri.

 

17 limitazioni

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un`attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

 

18 scopo delle limitazioni

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

TITOLO II

 

19 rispetto degli impegni

Al fine d`assicurare il rispetto degli impegni risultanti dalla presente Convenzione per le Alte Parti Contraenti, è istituita:

a) una Commissione europea dei Diritti dell`Uomo, denominata "la Commissione";

b) una Corte europea dei Diritti dell`Uomo, denominata "la Corte".

TITOLO III

 

20 La Commisione

La Commissione si compone di un numero di membri eguale a quello delle Alte Parti Contraenti. La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

 

21membri della Commissione

1. I membri della Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi presentata dall`Ufficio di presidenza dell`Assemblea Consultiva; ogni gruppo di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti all`Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei quali debbono essere della sua nazionalità.

2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Commissione nel caso in cui altri Stati diventino un seguito Parti della presente Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

 

22 Rieleggibilità

1. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di sette membri scadranno al termine di tre anni.

2. I membri le cui funzioni devono scadere al termine del periodo iniziale di tre anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d`Europa immediatamente dopo l`espletamento della prima elezione.

3. Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di una metà della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati, e il Comitato dei Ministri applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d`Europa immediatamente dopo l`elezione.

5. Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. I membri della Commissione restano in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare gli affari di cui sono stati già investiti, sino alla loro conclusione.

 

23 partecipazione

I membri della Commissione partecipano ad essa a titolo personale.

 

24 deferimento

Ogni Parte Contraente può deferire alla Commissione, attraverso il Segretario generale del Consiglio d`Europa, ogni inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che essa ritenga possa essere imputata ad un`altra Parte Contraente.

 

25 diritto di ricorrere alla Commissione

1. La Commissione può essere investita di una domanda indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d`Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che pretenda d`essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l`Alta Parte Contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s`impegnano a non ostacolare in alcun modo l`effettivo esercizio di tale diritto.

2. Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo determinato.

3. Esse sono depositate presso il Segretario generale del Consiglio d`Europa che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.

4. La Commissione non eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente articolo che quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione prevista nei paragrafi precedenti.

 

26 termine

La Commissione non può essere adita che dopo l`esaurimento delle vie di ricorso interne qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

 

27 forma

1. La Commissione non ritiene alcuna domanda avanzata sulla base dell`art. 25 quando:

a) è anonima;

b) è essenzialmente la stessa, di una precedentemente esaminata dalla Commissione o già sottoposta ad un`altra istanza internazionale d`inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

2. La Commissione dichiara irricevibile ogni domanda avanzata sulla base dell`art. 25 quand`essa giudichi tale domanda incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, manifestamente infondata o abusiva.

3. La Commissione respinge ogni domanda che consideri irricevibile in base all`art. 26.

 

28 accoglimendo dell'istanza

Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda:

a) al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame della domanda in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, a un`inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;

b) essa si mette a disposizione degli interessati per venire ad una regolamentazione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell`uomo quali li riconosce la presente Convenzione.

 

29 rigetto dopo l'accoglimento

Dopo aver accolto un ricorso presentato in applicazione dell`art. 25, la Commissione può tuttavia decidere all`unanimità di respingerlo se, nel corso dell`esame, essa constati l`esistenza di uno dei motivi di irricevibilità previsti all`art. 27.

In tal caso, la decisione è comunicata alle parti.

 

30 regolamentazione amichevole

Se consegue una regolamentazione amichevole conforme all`art. 28, la Commissione stende un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio d`Europa, per la pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

 

31 mancanza della soluzione

1. Se non si è potuta avere una soluzione, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere sulla questione se i fatti constatati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono in base alla Convenzione. Le opinioni di tutti i membri della Commissione su tale punto possono essere espresse nel rapporto.

2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli Stati interessati che non hanno però la facoltà di pubblicarlo.

3. Trasmettendo il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare le proposte che essa giudica opportune.

32 deferimento alla Corte

1. Se, entro un periodo di tre mesi a partire dalla trasmissione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri, la controversia non è deferita alla Corte in applicazione dell`art. 48 della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato, una decisione sulla questione se si sia avuta o meno una violazione della Convenzione.

2. In caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un periodo entro il quale l`Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato dei Ministri comporta.

3. Se l`Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel periodo stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con la maggioranza sopra prevista al par. 1, il seguito che esso comporta e pubblica il rapporto.

4. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere in applicazione

del precedente paragrafi.

 

33 formalità delle riunioni

La Commissione si riunisce a porte chiuse.

 

34 decisioni

Fatte salve le disposizioni dell`art. 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

 

35 tempo delle riunioni

La Commissione si riunisce quando le circostanze l`esigono. Essa è convocata dal Segretario generale del Consiglio d`Europa.

 

36 regolamento interno

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

 

37 segretariato

Il segretariato della Commissione è assicurato dal Segretario generale del Consiglio d`Europa.

TITOLO IV

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

 

38 Corte Europea

La Corte Europea dei Diritti dell`Uomo si compone di un numero di giudici eguale a quello dei membri del Consiglio d`Europa. Essa non può comprendere più di un cittadino di uno stesso Stato.

 

39 membri

1. I membri della Corte sono eletti dall`Assemblea Consultiva a maggioranza dei voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri del Consiglio d`Europa; ciascuno dei Membri deve presentare tre candidati, due almeno dei quali suoi cittadini.

2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Corte in caso di ammissione di nuovi Membri al Consiglio d`Europa e per coprire i seggi rimasti.

3. I candidati dovranno godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l`esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei giureconsulti dl riconosciuta competenza.

 

40 elezioni

1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per ciò che concerne i membri designati con la prima elezione, le funzioni di quattro di essi scadranno al termine dei tre anni, quelle di quattro altri membri scadranno dopo sei anni.

2. I membri le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali di tre e sei anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d`Europa immediatamente dopo l`espletamento della prima elezione.

3. Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di un terzo della Corte ogni tre anni, l`Assemblea Consultiva può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di nove anni, senza tuttavia che questa possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l`Assemblea Consultiva applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d`Europa immediatamente dopo l`elezione.

5. Il membro della Corte eletto in sostituzione d`un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti siano ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare gli affari di cui sono già investiti, fino alla loro conclusione.

 

41 Elezione del Presidente

La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice-Presidente per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

 

42 indennità

I membri della Corte ricevono un`indennità per ogni giorno di funzioni, il cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

 

43 trattazione degli affari

Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in una Camera composta di sette giudici. Ne fanno parte d`ufficio il giudice della nazionalità di ogni Stato interessato o, se un tale giudice manchi, una persona scelta dallo Stato per parteciparvi come giudice; i nomi degli altri giudici sono estratti a sorte dal Presidente, prima dell`inizio dell`esame dell`affare.

 

44 chi ha diritto

Solo le Alte Parti Contraenti e la Commissione hanno qualità per presentarsi dinanzi alla Corte.

 

45 competenza

La competenza della Corte si estende a tutti gli affari concernenti l`interpretazione e l`applicazione della presente Convenzione che le Alte Parti Contraenti o la Commissione sottopongano ad essa nelle condizioni previste dall`art. 48.

 

46 giurisdizione

1. Ogni Alta Parte Contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione della Corte su tutti gli affari concernenti l`interpretazione e l`applicazione della presente Convenzione.

2. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente oppure sotto condizione di reciprocità da parte di Alte Parti Contraenti o di determinate Alte Parti Contraenti o per un periodo determinato.

3. Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d`Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.

 

47 termine

La Corte non può essere investita di un affare che dopo la constatazione, fatta dalla Commissione, del fallimento della composizione amichevole ed entro il periodo di tre mesi previsto dall`art. 32.

 

48 diritto di adire la Corte

A condizione che l`Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d`una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di ciò, con il consenso dell`Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d`una, la Corte può essere adita:

a) dalla Commissione;

b) da un`Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è cittadino

c) da un`Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione;

d) da un`Altra Parte Contraente chiamata in causa.

 

49 contestazione

In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, la Corte decide.

 

50 decisione della Corte

Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da una autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione, e se il diritto interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda quando è il caso, un`equa soddisfazione alla parte lesa.

 

51motivazione

1. La decisione della Corte espone i motivi sui quali è fondata.

2. Se la decisione non esprime in tutto o in parte l`opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà il diritto di unirvi la sua opinione individuale.

 

52 inappellabilità

La decisione della Corte è definitiva.

 

53 impegno delle Parti

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle decisioni della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

 

54 trasmissione della decisione

La decisione della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l`esecuzione.

 

55 regolamneto interno

La Corte stabilisce il suo regolamento e fissa la sua procedura.

 

56 prima elezione

1. La prima elezione dei membri della Corte avrà luogo dopo che le dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste dall`art. 46 avranno raggiunto il numero di otto.

2. La Corte non potrà essere adita prima di tale elezione.

TITOLO V

 

57 spiegazioni

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d`Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

 

58 spese

Le spese della Commissione e della Corte sono a carico del Consiglio d`Europa.

 

59 privilegi dei membri

I membri della Commissione e della Corte godono, durante l`esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti all`art. 40 dello Statuto del Consiglio d`Europa e negli Accordi conclusi in virtù di tale articolo.

 

60 interpretazione delle disposizioni

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell`uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o da altri accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

 

61 pregiudizio

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d`Europa.

 

62 rinunzia

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall`interpretazione o dall`applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

 

63 applicazione della Convenzione

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d`Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione in tutti i territori o un determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d`Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Commissione a conoscere dei ricorsi di persone fisiche di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati in conformità all`art. 25 della presente Convenzione.

 

64 riserva

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

 

65 denuncia

1. Un`Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d`entrata un vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d`Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l`effetto di svincolare l`Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data un cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d`esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d`essere membro del Consiglio d`Europa.

4. La convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all`art. 63.

 

66 ratifiche

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d`Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d`Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d`Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d`Europa l`entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l`avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

 

1 rispetto della proprietà

Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l`uso dei beni in modo conforme all`interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altre contribuzioni o delle ammende.

 

2 diritto all'istruzione

Il diritto all`istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato nell`esercizio delle funzioni che assume nel campo dell`educazione e dell`insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

 

3 elezioni libere

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell`opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

 

4 misura dell'impegno

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può comunicare al Segretario Generale del Consiglio d`Europa una dichiarazione indicante la misura in cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali.

Ogni Alta Parte Contraente che ha comunicato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all`applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su un determinato territorio.

Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata fatta in conformità al par. 1 dell`art. 63 della Convenzione.

5

Le Alte Parti Contraenti considerano gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conseguenza.

 

6 entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d`Europa, firmatari della Convenzione, esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di essa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà in seguito, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d`Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che l`avranno ratificato.

PROTOCOLLO N. 2

 

1pareri della Corte

1. La Corte a richiesta del Comitato dei Ministri può emettere pareri consultivi su problemi giuridici relativi all`interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono concernere problemi relativi al contenuto o all`estensione dei diritti e delle libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei suoi Protocolli, né su altri problemi di cui la Commissione, la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero essere investiti a seguito della introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è adottata con votazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato.

 

2 decisione

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri rientra nella sua competenza consultiva così come è stabilita nell`art. 1.

 

3 esame della richiesta

1. Per l`esame delle richieste di pareri consultivi la Corte si riunisce in seduta plenaria.

2. Il parere della Corte è motivato.

3. Se il Parere non esprime in tutto o in parte l`opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungervi la motivazione della sua opinione individuale.

4. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

 

4 competenza

La Corte, se lo ritiene necessario ai fini del presente Protocollo, può estendere la propria competenza attribuitale dall`art. 55 della Convenzione, per stabilire il suo regolamento e fissare la sua procedura.

 

5 firma del protocollo

1. Il presente protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d`Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono divenirne Parti mediante:

a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita dalla ratifica o dall`accettazione.

Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d`Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento in cui tutti gli Stati Parti della Convenzione saranno divenuti Parti del Protocollo, in conformità alle disposizioni del par. 1 di questo articolo.

3. A partire dall`entrata in vigore del presente Protocollo, gli articoli da 1 a 4 saranno considerati come facenti parte integrante della Convenzione.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d`Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:

a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;

c) il deposito di ogni strumento di ratifica o di accettazione;

d) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità al par. 2 di questo articolo.

PROTOCOLLO N. 4

 

1 libertà

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un`obbligazione contrattuale.

 

2 libera circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L`esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, o alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell`ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della sanità o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti nel par. 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall`interesse pubblico in una società democratica.

 

3 divieto di espulsione

1. Nessuno può essere espulso a seguito di misura individuale o collettiva dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

 

4 espulsioni collettive

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

 

5 misura dell'impegno

1. Ogni Alta Parte Contraente può al momento della firma o della ratifica dei presente Protocollo o successivamente, in qualsiasi momento, presentare al Segretario Generale del Consiglio d`Europa una dichiarazione che indichi un quale misura essa si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori designati nella dichiarazione stessa e di cui essa assicura le relazioni internazionali.

2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente può in ogni momento presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di qualsiasi precedente dichiarazione o che ponga fine all`applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo sarà considerata come se fosse stata fatta in conformità al par. 1 dell`art. 63 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato al quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell`accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione fatta dallo stesso Stato in conformità del presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato ai sensi degli artt. 2 e 3.

 

6 applicazione del protocollo

1. Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno un conseguenza.

2. Tuttavia il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante una dichiarazione fatta in applicazione dell`art. 25 della Convenzione o il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte effettuato mediante una dichiarazione in applicazione dell`art. 46 della Convenzione saranno validi, per ciò che concerne il presente Protocollo, solo nella misura in cui l`Alta Parte Contraente interessata avrà dichiarato di riconoscere il diritto suddetto o di accettare la citata giurisdizione per quel che riguarda tutti oppure alcuni degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo.

 

7 ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d`Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest`ultima.

Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente il Protocollo entrerà in vigore al momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d`Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di coloro che lo avranno ratificato.

 

 

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

 

Approvato a New York il 19 dicembre 1966, è stato ratificato in Italia con la Legge 881 del 25 ottobre 1977 ed è entrato in vigore dal 15 dicembre 1978.

PARTE PRIMA

 

1 autodeterminazione

1. Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell`amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l`attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

PARTE SECONDA

 

2 impegno degli Stati

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l`opinione politica o qualsiasi altra opinione, l`origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l`adozione delle misure legislative o d`altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d`altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s`impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell`esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l`autorità competente giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell`ordinamento giuridico dello Stato decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

 

3 parità giuridica

Gli Stati parti del presente Patto s`impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

 

4 caso di pericolo

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l`esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in Cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull`origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli artt. 6, 7, 8 (parr. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

 

5 interpretazione

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell`uomo riconosciuti o vigenti, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

 

6 diritto alla vita

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4 Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L`amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l`abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato da parte del presente Patto.

 

7 tortura

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

 

8 schiavitù

1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù, la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.

3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lett. a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente

c) l`espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:

I) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lett. b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

II) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l`obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

III) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minaccino la vita o il benessere della comunità;

IV) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

 

9 libertà

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto dei motivi dell`arresto medesimo, e deve ai più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un`accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato contro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell`accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.

 

10 privazione della libertà

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate

b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

 

11 inadempimento civile

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

 

12 diritto di circolazione

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l`ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

 

13 espulsione dello straniero

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all`esame dell`autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

 

14 uguaglianza

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle Corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un`equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un`accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l`interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l`interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell`accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l`interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d`ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l`interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico

p a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell`interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l`accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata, la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l`individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

 

15 reato previsto da una legge

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l`applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

 

16 diritto alla personalità giuridica

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

 

17 privacy

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

 

18 libertà di pensiero

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell`osservanza dei riti, nelle pratiche e nell`insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell`ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l`educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

 

19 diritto di opinione

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione, tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L`esercizio delle libertà previste al par. 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell`ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

 

20 propaganda di guerra

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all`odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all`ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

 

21 libertà di riunione

E` riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L`esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell`interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell`ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà.

 

22 libertà di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L`esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell`interesse della sicurezza pubblica, dell`ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all`esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell`Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

 

23 la famiglia

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l`età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante

matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria

 

24 fanciulli

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l`origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

25 discriminazioni

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all`art. 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.

 

26 uguaglianza

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l`opinione politica o qualsiasi altra opinione, l`origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

 

27 minoranze

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

PARTE QUARTA

 

28 Comitato

1. E` istituito un Comitato dei diritti dell`uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbano essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell`uomo. Sarà tenuto conto dell`opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

 

29 membri

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all`art. 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

 

30 prima elezione

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all`art. 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione

4. L`elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell`Organizzazione In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

 

31 equa ripartizione

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell`elezione del Comitato, deve tenersi conto di un`equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

 

32 durata

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al par. 4 dell`art. 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

 

33 vacanze

1 Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un`assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

 

34 nuova designazione

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all`art. 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all`art. 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L`elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all`art. 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

 

35 approvazione dell'Assemblea

I membri del Comitato ricevono con l`approvazione dell`Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall`Assemblea generale, avuto riguardo all`importanza delle funzioni del Comitato.

 

36 mezzi

Il segretario generale delle Nazioni unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

 

37 convocazione

1. Il segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell`Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell`Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

 

38 assunzione della carica di membro

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

 

39 yfficio di presidenza

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l`altro, le disposizioni seguenti:

a) il quorum è di dodici membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

 

40 impegno degli Stati membri

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nei presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti;

a) entro un anno dall`entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull`applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate, da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del par. 4 del presente articolo.

 

41 riconoscimento della competenza del Comitato

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempia agli obblighi derivanti dal presente Patto Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l`attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l`uno che l`altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all`altro Stato interessato;

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo aver accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto è stabilito alla lett. c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lett. b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lett b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lett b):

i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lett. c), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lett. c), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti, il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al par. 1 del presente articolo. Della dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l`esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun`altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

 

42 Commissione di conciliazione

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all`art. 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto del presente Patto

b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un`intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l`accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all`art. 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella sede delle Nazioni Unite ovvero nell`Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all`art. 36 presta i suoi servizi anche alle Commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l`esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l`esame della questione medesima

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell`uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti

c) se non si giunti ad una soluzione ai sensi della lett. b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell`affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lett. c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere meno noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all`art. 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al par. 9 del presente articolo.

 

43 membri di conciliazione

I membri del Comitato e i membri delle Commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designati ai sensi dell`art. 42 hanno diritto a quelle agevolazioni quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

 

44 disposizioni di attuazione

Le disposizioni per l`attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell`uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

 

45 rapporto annuale

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all`Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE QUINTA

 

46 interpretazione

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

 

47 interporetazione

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE SESTA

 

48 ratifica

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall`Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all`adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al par. 1 del presente articolo.

4. L`adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

 

49 entrata in vigore

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

50 applicazione

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

 

51 emendamenti

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. n Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferma sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all`approvazione dell`Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall`Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente atto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

 

52 informazione

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del par. 5 dell`art. 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al par. 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all`art. 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all`art. 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell`art. 51.

 

53 deposito

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all`art. 48.


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