
LIBRO I DEI REATI IN GENERALE
CODICE PENALE
*1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
*Cassazione Penale
*Chiarezza della norma penale
*Interpretazioni analogiche
*Principio di legalità
*Sequestro preventivo
*Cassazione Penale
*Irretroattività della legge penale
*Successione di leggi
*Disposizioni più favorevoli al reo
*Preclusione del giudicato
*Leggi temporanee
*Decreto legge convertito con emendamenti
*Decreto legge non convertito
*3 Obbligatorietà della legge penale
*Cassazione Penale
*Principio di obbligatorietà della legge penale
*Immunità di diritto internazionale
*Questioni processuali
*4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
*Cassazione Penale
*Navi mercantili
*5 Ignoranza della legge penale
*Cassazione Penale
*Ignoranza della legge penale
*Ignoranza inevitabile
*Abuso di ufficio
*6 Reati commessi nel territorio dello Stato
*Cassazione Penale
*Convenzioni internazionali
*7 Reati commessi all`estero
*Cassazione Penale
*Qualificazione del reato
*8 Delitto politico commesso all`estero
*Cassazione Penale
*Delitto politico
*9 Delitto comune del cittadino all`estero
*Cassazione Penale
*Sottoscrizione della richiesta
*Presenza nel territorio dello Stato
*Querela della persona offesa
*Condizioni di punibilità
*Estradizione
*10 Delitto comune dello straniero all`estero
*Cassazione Penale
*Istanza o querela della persona offesa
*Presenza dello straniero nel territorio dello stato
*Delitto commesso ai danni di uno stato estero
*11 Rinnovamento del giudizio
*Cassazione Penale
*Giudizio di un cittadino o straniero già giudicato all'estero
*Irrilevanza del giudizio all'estero se il fatto è stato commesso in Italia
*Rinnovazione del giudizio per i reati commessi dal cittadino all'estero
*12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
*Cassazione Penale
*Riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva
*Istituto della continuazione
*Revoca di benefici
*Applicazione della pena accessoria
*13 Estradizione
*Cassazione Penale
*Divieto di estradizione per reati politici
*Doppia incriminabilità
*Convenzioni internazionali
*Espulsione verso l'Italia
*14 Computo e decorrenza dei termini
*Cassazione Penale
*Giudizio direttissimo
*Termini di custodia cautelare
*Revoca dell'indulto
*15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale
*Cassazione Penale
*Concorso di norme
*Stessa materia
*16 Leggi penali speciali
*TITOLO II DELLE PENE *
CAPO I *
DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE *
17 Pene principali: specie
*18 Denominazione e classificazione delle pene principali
*19 Pene accessorie: specie
*Cassazione Penale
*Applicazione di pene accessorie
*20 Pene principali e accessorie
*Cassazione Penale
*Conseguenze giuridiche alla condanna penale
*CAPO II *
DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE *
21 Pena di morte
*22 Ergastolo
*Cassazione Penale
*Misure di prevenzione
*Condono
*23 Reclusione
*Cassazione Penale
*Limite minimo della reclusione
*Patteggiamento
*Custodia cautelare
*24 Multa
*Cassazione Penale
*Delitti determinati da motivi di lucro
*25 Arresto
*26 Ammenda
*Cassazione Penale
*Limiti della pena
*27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
*CAPO III *
DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE *
28 Interdizione dai pubblici uffici
*29 Casi nei quali alla condanna consegue l`interdizione dai pubblici uffici
*Cassazione Penale
*Reato continuato
*Condanna conseguente a giudizio abbreviato
*30 Interdizione da una professione o da un`arte
*Cassazione Penale
*Reato tentato
*31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio odi una professione o di un`arte.Interdizione
*Cassazione Penale
*Abuso di una professione
*32 Interdizione legale
*Cassazione Penale
*Applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici
*Sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori
*32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
*32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
*32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
*33 Condanna per delitto colposo
*34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall`esercizio di essa
*Cassazione Penale
*Durata della sospensione
*35 Sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte
*35 bis Sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
*36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
*Cassazione Penale
*Evasione delle imposte
*Esecuzione
*37 Pene accessorie temporanee: durata
*Cassazione Penale
*Durata
*38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
*TITOLO III *
DEL REATO *
CAPO I *
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO *
39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
*40 Rapporto di causalità
*Cassazione Penale
*Nesso di causalità
*Obbligo giuridico di impedire l'evento
*41 Concorso di cause
*Cassazione Penale
*Equivalenza casuale
*Cause sopravvenute
*42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
*43 Elemento psicologico del reato
*Cassazione Penale
*Reati omissivi
*Elemento soggettivo
*Dolo alternativo
*Dolo eventuale
*Concorso colposo
*Colpa
*Elemento soggettivo delle contravvenzioni
*Buona fede nelle contravvenzioni
*44 Condizione obiettiva di punibilità
*45 Caso fortuito o forza maggiore
*Cassazione Penale
*Caso fortuito
*Onere della prova
*Forza maggiore
*46 Costringimento fisico
*Cassazione Penale
*Concussione
*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
*47 Errore di fatto
*Cassazione Penale
*Errore sul fatto che costituisce il reato
*Errore su legge diversa dalla legge penale
*48 Errore determinato dall`altrui inganno
*Cassazione Penale
*Inganno
*Responsabilità dell'autore mediato
*49 Reato supposto erroneamente reato impossibile
*Cassazione Penale
*Esclusione della punibilità
*Insussistenza dell'oggetto
*50 Consenso dell`avente diritto
*Cassazione Penale
*Cause di giustificazione del reato
*Esimente putativa
*51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
*Cassazione Penale
*Esercizio di un diritto
*Adempimento di un dovere
*52 Difesa legittima
*Cassazione Penale
*Valutazione dei presupposti per l'applicazione della esimente
*Necessità di difesa
*Attualità del pericolo
*Difesa proporzionata all'offesa
*Eccesso colposo
*53 Uso legittimo delle armi
*Cassazione Penale
*Necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità
*54 Stato di necessità
*Cassazione Penale
*Principio della non esigibilità di una condotta diversa
*Attualità del pericolo
*55 Eccesso colposo
*Cassazione Penale
*Legittima difesa
*Uso illegittimo di armi
*56 Delitto tentato
*Cassazione Penale
*Reato tentato
*Idoneità degli atti
*Amnistia e indulto
*57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
*Cassazione Penale
*Elemento soggettivo del reato
*Responsabilità del direttore
*Notizie attinte da agenzia di stampa diretta da un direttore responsabile
*Impugnazioni della parte civile
*57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
*58 Stampa clandestina
*58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
*CAPO II *
DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO *
59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
*Cassazione Penale
*Disastro colposo
*Erronea supposizione di circostanze che escludono la pena
*Erronea supposizione di circostanze che aggravano o attenuano la pena
*60 Errore sulla persona dell`offeso
*61 Circostanze aggravanti comuni
*Cassazione Penale
*Contestazione
*Reato tentato
*62 Circostanze attenuanti comuni
*Cassazione Penale
*Concorso di persone nel reato
*Motivazione
*Prova delle circostanze
*Collaboratori di giustizia
*62 bis Attenuanti generiche
*63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
*Cassazione Penale
*Recidiva
*Applicazione delle misure cautelari
*64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
*Cassazione Penale
*Determinazione della pena
*65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
*Cassazione Penale
*Applicazione della pena su richiesta delle parti
*66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
*Cassazione Penale
*Sindacato della Cassazione
*67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
*68 Limiti al concorso di circostanze
*Cassazione Penale
*Circostanza complessa
*69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
*Cassazione Penale
*Valutazione deteriore dell'azione
*Giudizio di comparazione
*70 Circostanze oggettive e soggettive
*Cassazione Penale
*Circostanze oggettive
*Circostanze soggettive
*Circostanze inerenti alla persona del colpevole
*CAPO III *
DEL CONCORSO DI REATI *
71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
*72 Concorso di reati che importano l`ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
*Cassazione Penale
*Concorso di pene detentive temporanee con l'ergastolo
*Isolamento diurno
*73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
*Cassazione Penale
*Cumulo di pene concorrenti
*Benefici penitenziari
*74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
*75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
*76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
*Cassazione Penale
*Pena da ritenersi scontata per prima
*77 Determinazione delle pene accessorie
*Cassazione Penale
*Reati in materia di assegni
*78 Limiti degli aumenti delle pene principali
*Cassazione Penale
*Benefici penitenziari
*79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie
*Cassazione Penale
*Emissione continuata di assegni a vuoto
*80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
*Cassazione Penale
*Reati commessi l'uno successivamente alla espiazione della pena per l'altro
*Cassazione Penale
*Criterio del cumulo giuridico
*81 Concorso formale. Reato continuato
*Cassazione Penale
*Concorso formale di reati
*Reato continuato
*Istituto della continuazione
*Circostanze del reato
*Riconoscimento di una sentenza straniera
*82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l`offesa era diretta
*Cassazione Penale
*Elemento soggettivo
*Offesa della persona cui era diretta l'azione e offesa di persona diversa
*83 Evento diverso da quello voluto dall`agente
*Cassazione Penale
*Evento voluto configurabile come delitto tentato
*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
*84 Reato complesso
*Cassazione Penale
*Reato complesso
*TITOLO IV *
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO *
CAPO I *
DELLA IMPUTABILITA` *
85 Capacità d`intendere e di volere
*Cassazione Penale
*Momento rilevante per la sussistenza dell'imputabilità
*86 Determinazione in altri dello stato d`incapacità, allo scopo di far commettere un reato
*87 Stato preordinato d`incapacità d`intendere o di volere
*88 Vizio totale di mente
*Cassazione Penale
*Vizio di mente
*Aggravante della premeditazione
*Stato d'incapacità accertato in un pocedimento diverso
*89 Vizio parziale di mente
*Cassazione Penale
*Vizio parziale di mente
*Imputabilità
*Accertamento in giudizio
*90 Stati emotivi o passionali
*Cassazione Penale
*Stati emotivi e passionali
*Circostanze attenuanti generiche
*91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
*Cassazione Penale
*Onere della prova
*92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
*Cassazione Penale
*Elemento soggettivo
*93 Fatto commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti
*94 Ubriachezza abituale
*Cassazione Penale
*Uso abituale di sostanze stupefacenti
*95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
*Cassazione Penale
*Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti:
*Cronica intossicazione da alcool
*96 Sordomutismo
*Cassazione Penale
*Accertamento della capacità
*97 Minore degli anni quattordici
*98 Minore degli anni diciotto
*Cassazione Penale
*Incapacità di intendere e di volere
*Accertamento
*CAPO II *
DELLA RECIDIVA, DELL`ABITUALITA` E PROFESSIONALITA` *
NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE *
99 Recidiva
*Cassazione Penale
*Configurazione della recidiva
*Recidiva reiterata
*Giudizio di comparazione
*100 Recidiva facoltativa (abrogato)
*101 Reati della stessa indole
*Cassazione Penale
*Reati della stessa indole
*102 Abitualità presunta dalla legge
*Cassazione Penale
*Abitualità nei reati di contrabbando
*103 Abitualità ritenuta dal giudice
*Cassazione Penale
*Condizioni per la dichiarazione di abitualità
*104 Abitualità nelle contravvenzioni
*105 Professionalità nel reato
*Cassazione Penale
*Dichiarazione di professionalità
*106 Effetti dell`estinzione del reato o della pena
*Cassazione Penale
*Effetti penali della condanna
*107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
*108 Tendenza a delinquere
*109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
*CAPO III *
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO *
110 Pena per coloro che concorrono nel reato
*Cassazione Penale
*Concorso di persone
*Concorso nelle contravvenzioni
*Concorso nell'omicidio preterintenzionale
*111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
*Cassazione Penale
*Determinazione al reato
*112 Circostanze aggravanti
*Cassazione Penale
*Promotori ed organizzatori
*Oggetto materiale della condotta criminosa e persona offesa
*113 Cooperazione nel delitto colposo
*Cassazione Penale
*Concorso colposo nel reato doloso
*114 Circostanze attenuanti
*Cassazione Penale
*Partecipazione di minima importanza
*Contributo causale
*Compartecipazione del minore
*115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
*Cassazione Penale
*Associazione per delinquere
*Misure di sicurezza
*116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
*Cassazione Penale
*Nesso causale e volontà di commettere il reato
*Concorso anomalo
*117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
*Cassazione Penale
*Reato plurisoggettivo improprio
*Diminuzione della pena
*118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
*119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
*CAPO IV *
DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO *
120 Diritto di querela
*Cassazione Penale
*Volontà di proporre querela
*Formalità
*Ratifica o conferma
*121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
*122 Querela di uno fra più offesi
*123 Estensione della querela
*Cassazione Penale
*Principio dell'indivisibilità della querela
*124 Termine per proporre la querela. Rinuncia
*Cassazione Penale
*Decorrenza del termine
*Rinuncia tacita
*125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
*126 Estinzione del diritto di querela
*127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
*128 Termine per la richiesta di procedimento
*Cassazione Penale
*Termine triennale
*129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta
*130 Istanza della persona offesa
*Cassazione Penale
*Decesso della persona offesa
*131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio
*TITOLO V *
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA *
CAPO I *
DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA *
132 Potere discrezionale del giudice nell`applicazione della pena: limiti
*Cassazione Penale
*Limiti minimi
*Limiti massimi
*133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
*Cassazione Penale
*Potere discrezionale del giudice
*Motivazione del giudice
*Applicazione della pena su richiesta delle parti
*133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
*133 ter Pagamento rateale della multa o dell`ammenda
*134 Computo delle pene
*Cassazione Penale
*Frazione di giorno
*135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
*Cassazione Penale
*Modalità di conversione delle pene pecuniarie non eseguite
*Successione di leggi penali
*136 Modalità di conversione di pene pecuniarie
*Cassazione Penale
*Conversione di pene pecuniarie
*Avviso di procedimento di conversione
*137 Custodia cautelare
*Cassazione Penale
*Computo della durata della custodia cautelare
*138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all`estero
*Cassazione Penale
*Esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana
*139 Computo delle pene accessorie
*140 Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato) .
*CAPO II *
DELLA ESECUZIONE DELLA PENA *
141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)
*142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)
*143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)
*144 Vigilanza sull`esecuzione delle pene (abrogato)
*145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
*146 Rinvio obbligatorio dell`esecuzione della pena
*Cassazione Penale
*Liberazione condizionale
*147 Rinvio facoltativo dell`esecuzione della pena
*Cassazione Penale
*Grave infermità fisica
*Revoca del provvedimento
*148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato
*Cassazione Penale
*Mutamento obbligatorio del regime esecutivo
*149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende (abrogato)
*TITOLO VI *
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA *
CAPO I *
DELLA ESTINZIONE DEL REATO *
150 Morte del reo prima della condanna
*Cassazione Penale
*Estinzione del reato
*Giudicato parziale interno
*151 Amnistia
*Cassazione Penale
*Applicazione di amnistia
*Tentativo
*Cumulo
*Pene accessorie
*152 Remissione della querela
*Cassazione Penale
*Remissione tacita
*Effetti della remissione
*Termini o condizioni
*153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
*154 Più querelanti: remissione di uno solo
*155 Accettazione della remissione
*Cassazione Penale
*Remissione a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato
*156 Estinzione del diritto di remissione
*157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
*Cassazione Penale
*Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
*Rinunzia alla prescrizione
*Motivazione
*Giudicato parziale interno
*158 Decorrenza del termine della prescrizione
*Cassazione Penale
*Data del commesso reato
*Reato continuato
*Reato permanente
*159 Sospensione del corso della prescrizione
*Cassazione Penale
*Astensione dalle udienze del difensore
*Soggetti nei cui confronti opera la sospensione
*160 Interruzione del corso della prescrizione
*Cassazione Penale
*Atti interruttivi
*Nullità degli atti
*Reati tributari
*161 Effetti della sospensione e della interruzione
*162 Oblazione nelle contravvenzioni
*Cassazione Penale
*Termini per l'oblazione
*Deposito di somma pari a metà dell'oblazione
*Omesso esame dell'istanza di ammissione all'oblazione
*162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
*Giurisprudenza
*Termini per l'oblazione
*Facoltà di richiedere l'oblazione
*Giurisprudenza
*Concorso di reati
*Ragguaglio e conversione della pena pecuniaria
*Giurisprudenza
*Sospensione condizionale
*Amnistia
*Pena inflitta
*Determinazione del tempo.
*Obbligo di dichiarazione del giudice
*Recidiva
*Delinquenti abituali
*Giurisprudenza
*Decorrenza dei termini
*Condanne successive
*186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna
*Giurisprudenza
*Spese di mantenimento
*190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
*191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
*192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
*193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
*194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
*195 Diritti dei terzi
*TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA *
CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI
*SEZIONE I Disposizioni generali
*199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
*200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
*201 Misure di sicurezza per fatti commessi all`estero
*202 Applicabilità delle misure di sicurezza
*203 Pericolosità sociale
*205 Provvedimento del giudice
*206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
*207 Revoca delle misure di sicurezza personali
*208 Riesame della pericolosità
*209 Persona giudicata per più fatti
*210 Effetti della estinzione del reato o della pena
*217 Durata minima
*218 Esecuzione
*219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia
*220 Esecuzione dell`ordine di ricovero
*221 Ubriachi abituali
*222 Ricovero in un manicomio giudiziario
*Giurisprudenza
*Qualificazione del fatto come reato
*223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
*224 Minore non imputabile
*225 Minore imputabile
*226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
*227 Riformatori speciali
*228 Libertà vigilata
*229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
*230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
*231 Trasgressione degli obblighi imposti
*232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata
*233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province
*234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
*235 Espulsione dello straniero dallo Stato
*CAPO II *
Delle misure di sicurezza patrimoniali *
236 Specie: regole generali
*237 Cauzione di buona condotta
*238 Inadempimento dell`obbligo di prestare cauzione
*239 Adempimento o trasgressione dell`obbligo di buona condotta
*240 Confisca
*Giurisprudenza
*Confisca delle cose servite per il reato
*Sequestro preventivo
*
1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).
Perché una norma penale risponda alla esigenza di chiarezza legislativa espressa dal principio di tassatività delle incriminazioni, è necessario che la stessa sia formulata con quel grado di determinatezza necessaria a consentire al giudice di individuare il tipo di fatto dalla norma disciplinato.
Sez. I, sent. n. 4431 del 18-05-1983
Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 cod. pen., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché, dettata dall'art. 5 cod. pen. nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità).
Sez. III, sent. n. 435 del 19-01-1994
Il principio di legalità non va individuato nelle pene stabilite con criterio generale per le singole fattispecie legali, ma anche in quelle risultanti dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul regime sanzionatorio, sì da identificarsi in quello voluto dal legislatore, nella sua discrezionalità in corrispondenza delle sue statuizioni concernente le ipotesi considerate delle disposizioni penali. (Applicazione del principio in tema di legittimità della continuazione fra reati eterogenei).
Sez. II, sent. n. 5169 del 06-06-1986
Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità. E' quindi illegittimo il sequestro preventivo disposto prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l'agente avesse intenzione di commetterlo: risulterebbero infatti violate non solo la norma dell'art. 321 cod. proc. pen., che prevede implicitamente il reato come presupposto del sequestro, ma anche quelle dell'art. 1 cod. pen. e dell'art. 25, secondo comma, cod. pen. giacché il principio di legalità condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell'agente, ma anche l'applicabilità delle misure cautelari e delle altre misure strumentali al giudizio penale. (In applicazione di questi principi la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento che disponeva e quello che confermava il sequestro preventivo di opere edilizie interne, conformi al disposto dell'art. 26 della legge n. 47 del 1985, sul presupposto che esse, in quanto preliminari a un mutamento di destinazione d'uso dell'immobile vietato dagli strumenti urbanistici vigenti, potessero integrare in futuro la contravvenzione di cui all'art. 20 della stessa legge).
Sez. III, sent. n. 778 del 30-06-1993
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 cod. pen.").
Irretroattività della legge penale
La confisca di beni non è una pena, per la quale valga il principio della irretroattività della norma sanzionatoria sancito dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 della Costituzione, ma è un istituto disciplinato dal codice penale come misura di sicurezza patrimoniale, con carattere non punitivo ma cautelare, rivolto a prevenire il fenomeno delittuoso, in corrispondenza ad una finalità preventiva. La confisca, pertanto, nella sicurezza dei presupposti richiesti dalla legge, può trovare applicazione anche in relazione a fatti commessi anteriormente alla norma che la prevede. (Fattispecie relativa a confisca disposta in applicazione degli artt. 2 e 3 del D.L. 20 giugno 1994 n. 399 convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1994 n. 501).
Sez. I, sent. n. 5199 del 09-05-1995
Il fenomeno della successione di leggi penali è costituito dall'abrogazione di una disposizione e dalla conseguente applicabilità al fatto di un'altra disposizione, senza che ciò debba necessariamente verificarsi attraverso la formale sostituzione della seconda disposizione alla prima, perché ben può accadere che la prima venga abrogata e contemporaneamente sia inserita una nuova disposizione in un diverso testo normativo, o può accadere anche che sia abrogata una norma speciale restando il fatto preveduto come reato da una norma generale preesistente.
Sez. V, sent. n. 11495 del 17-08-1990
Disposizioni più favorevoli al reo
Nel caso di successione di norme incriminatrici nel tempo, tra due disposizioni, delle quali la prima prevede la pena detentiva e la seconda la pena alternativa, è sempre più favorevole quest'ultima, consentendo l'inflizione della sola pena pecuniaria, perché la conversione, ex art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della pena detentiva inflitta necessariamente per effetto della prima norma, pur potendo in concreto condurre ad una pena pecuniaria (sostitutiva) meno elevata, oltre ad essere eventuale, in quanto sempre discrezionale, sarebbe comunque esposta al rischio della revoca ai sensi del successivo art. 72, ricorrendone le condizioni. E' pacifico, infatti, che le cause di revoca contemplate in tale norma si riferiscono a tutte le pene sostitutive, ivi compresa quindi quella pecuniaria, giacché consistono nel verificarsi di quelle condizioni che, se sussistenti al momento della sostituzione, sarebbero state ostative alla stessa.
Sez. III, sent. n. 1058 del 06-02-1997
Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, il principio dell'applicazione della norma più favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. La cosa giudicata si forma sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentita - salvo l'ipotesi del reato continuato - la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare l'irrevocabilità di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di attenuanti. In particolare il giudice dell'esecuzione non può alterare il giudicato ritenendo esistente un'attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto, e ciò neppure nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non può concedere l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall'art. 14 della legge 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione dell'irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall'art. 671 cod. proc. pen. sia perché vi osta l'art. 2, comma terzo, cod. pen., secondo cui, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione volta a rideterminare la pena inflittagli per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. n. 309 del 1990, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Sez. VI, sent. n. 1490 del 17-06-1994
Ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie
Per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, per la sostituzione di quest'ultima con pena pecuniaria - per un reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993 n. 402 (che ha modificato l'art. 135 cod. pen. ed elevato a lire 75.000 per giorno l'importo da considerare ai fini del ragguaglio stesso) - deve applicarsi il parametro previsto dalla normativa esistente al momento della commissione del reato (cioè lire 25.000 per ogni giorno di pena detentiva), in quanto ogni norma concernente sanzioni penali è di natura sostanziale, cui è sempre applicabile il dettato del "favor rei" di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen.
Sez. I, sent. n. 574 del 18-01-1996
In tema di assunzioni obbligatorie di invalidi da parte delle aziende private, l'efficacia della sospensione di tale obbligo, prevista dall'art. 9 della legge 25 marzo 1983 n. 79, è limitata nel tempo, essendo stata ancorata allo stato di crisi dell'azienda, riconosciuto dal C.I.P.I. e alla durata di esso. Pertanto, poiché trattasi di legge temporanea, non retroattiva, la cui finalità socioeconomica si esaurisce con la fine dello stato di crisi aziendale, è inapplicabile, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 cod. pen. (successione di leggi penali), la causa di non punibilità prevista dal secondo comma del medesimo art. 2 cod. pen. (non punibilità per fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato).
Sez. III, sent. n. 5231 del 07-06-1986
Decreto legge convertito con emendamenti
Qualora la legge di conversione di un decreto legge introduca una pena accessoria non prevista da quest'ultimo, l'emendamento che aggiunge una pena accessoria assente nel decreto legge costituisce innovazione dal punto di vista sanzionatorio ed ha efficacia "ex nunc" vale a dire dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Sez. IV, sent. n. 5113 del 21-05-1996
Una volta decaduto il decreto legge contemplante una ipotesi di reato, la condotta illecita posta in essere nel periodo della sua efficacia non costituisce titolo per la condanna, a nulla rilevando la reintroduzione della norma incriminatrice in un successivo decreto-legge, che non può avere efficacia retroattiva. (Fattispecie relativa al reato di soggiorno nel territorio dello Stato senza autorizzazione, introdotto con il decreto legge 18 gennaio 1996 n. 22 non convertito in legge).
Sez. I, sent. n. 10821 del 17-12-1996
3 Obbligatorietà della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.
Principio di obbligatorietà della legge penale
Il reato di banda armata, in entrambe le fattispecie concernenti la formazione e la partecipazione, realizza una ipotesi criminosa con evento di pericolo concreto in relazione ai beni tutelati della personalità interna ed internazionale dello Stato. Per la configurazione del reato di banda armata non è necessaria una struttura organizzativa di tipo militare vero e proprio, con determinazione di gradi e di gerarchie, essendo sufficiente un vincolo unificante di collegamento tra i componenti tale da dare luogo ad una entità associativa costituita da membri armati sorretti da un'assoluta unità di intenti e di operatività, idonea alla realizzazione dello scopo specifico di commettere quei reati contro la personalità dello Stato per cui fu costituita. Non è rilevante, ai fini dell'esclusione del reato di banda armata, il fatto che l'organismo associativo armato che persegua la finalità del compimento di atti terroristici sia manovrato e sostenuto da formazioni politiche o ideologiche operanti in territorio straniero, poiché, quando l'entità associativa possieda tutti i requisiti delineati nella fattispecie legale, l'applicazione del principio di obbligatorietà della legge penale sancito dall'art. 3 del cod. pen., impone di ritenere avvenuta la violazione del precetto contenuto nella norma che la configura e di perseguire penalmente i componenti.
Sez. I, sent. n. 5807 del 10-05-1988
Immunità di diritto internazionale
Le immunità dalla giurisdizione previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate e rese esecutive in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804, non sono limitate ai soli rappresentanti diplomatici veri e propri. L'art. 43 della Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, infatti, stabilisce, al primo comma, che anche i "funzionari consolari" e gli "impiegati consolari" non possono essere sottoposti a giudizio dalle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. (Sulla scorta del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per il fatto compiuto dall'imputato - e ritenuto integrare la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - nell'esercizio delle funzioni di sovrintendente del cimitero militare americano di Nettuno e di membro della missione diplomatica degli Stati Uniti).
Sez. I, sent. n. 469 del 19-01-1993
L'ordinanza che rigetti le eccezioni di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e di improcedibilità dell'azione penale per difetto della richiesta del Ministro della giustizia non è soggetta a impugnazione, poiché trattasi in entrambi i casi di decisioni che non esauriscono il rapporto processuale, ma ne consentono la prosecuzione e lo sviluppo verso le fasi e i gradi successivi presso l'ufficio giudiziario che ne è stato originariamente investito.
Sez. V, sent. n. 14 del 07-02-1986
4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato .
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato .
Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
In caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, prevale la giurisdizione dello Stato di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello Stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi all'esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo Stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello Stato costiero. (Fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera nelle acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autorità straniere. La Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano).
Sez. U., sent. n. 1002 del 26-01-1990
5 Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l`ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall`inescusabilità dell`ignoranza della legge penale l`ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988).
Per la sussistenza del dolo non occorre l'intenzione o la consapevolezza di violare la legge penale, né si esige la coscienza dell'antigiuridicità del fatto, essendo solo necessario che l'agente abbia coscienza dell'azione, e tale azione compia con volontà libera. Diversamente opinando, si perverrebbe ad attribuire rilevanza anche all'ignoranza della legge penale, inderogabilmente esclusa dall'art. 5 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 4046 del 29-04-1985
Il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali; l'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone l'antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale. In relazione a tali categorie di reati possono essere prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure; mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, in concreto, più che la possibilità di conoscenza dell'effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il "dubbio eventuale" attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione), nella seconda ipotesi è riservato al Giudice il compito di una valutazione attenta delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sull'illiceità del fatto e, se l'assenza di simile dubbio risulti discendere - in via principale - da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello stesso, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.
Sez. III, sent. n. 2149 del 12-06-1996
In tema di abuso di ufficio il dolo può essere escluso dall'ignoranza del pubblico ufficiale solo quando questa non cada su norme dirette a disciplinare i poteri inerenti alla funzione del suo ufficio: invero siffatte norme sono implicitamente richiamate dalla legge penale a completamento dell'ipotesi criminosa per cui l'ignoranza delle stesse si riverserebbe non sul fatto, ma sulla stessa legge penale e sarebbe pertanto irrilevante.
Sez. VI, sent. n. 10008 del 22-11-1996
6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l`azione o l`omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l`evento che è la conseguenza dell`azione od omissione.
Principio della territorialità della legge
In relazione al principio della territorialità della legge penale il legislatore ha accolto la teoria dell'ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento. Ne consegue che a questo fine il concetto di parte dell'azione non s'identifica con la nozione di tentativo e quindi è sufficiente che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell'azione o omissione, anche se priva dei requisiti d'idoneità e d'inequivocità.
Sez. VI, sent. n. 7288 del 23-06-1988
Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del "ne bis in idem" rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 cod. pen. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato già giudicato all'estero. Di ciò è conferma nell'art. 138 cod. pen. il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
E` punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato ;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali (c.p.357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l`applicabilità della legge penale italiana .
In tema di reati commessi all'estero e di rinnovamento del giudizio ( art. 7 cod. pen. e segg. e art. 11 cod. pen.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l'ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto. Le norme in questione prevedono, infatti, limitatamente ai casi da esse contemplati e in presenza di alcune condizioni, la perseguibilità dei fatti penalmente rilevanti "secondo la legge italiana" al di là dei limiti territoriali, senza richiedere che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, premesso che il principio della doppia incriminazione, invocato dal ricorrente è sancito dalla legge penale esclusivamente in tema di estradizione, è stato ritenuto del tutto indifferente che l'evasione e il porto e detenzione illegale di armi siano o non siano perseguiti penalmente nell'ordinamento della Confederazione Elvetica).
Sez. II, sent. n. 2860 del 16-03-1992
8 Delitto politico commesso all`estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell`articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (c.p.120-127 336-340 c.p.p.).
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino . E` altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Nell'evoluzione della normativa internazionale, approdata - come atto tra i più significativi - alla Convenzione europea contro il terrorismo, reaficata dall'Italia con la legge 26 novembre 1985 n. 719, emerge l'intento di contemperare non tanto la nozione in sé di reato politico, quanto la sua rilevanza a fini estradizionali, con la necessità di tutelare valori umani universali che possono risultare gravemente offesi da delitti d'ispirazione politica; il che si verifica o quando il delitto abbia determinato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica e la libertà delle persone ovvero quando abbia colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi politici che l'hanno ispirato, ovvero, ancora, quando è stato realizzato con mezzi crudeli e con perfidia. Elementi, tutti, che lo Stato italiano, nel formulare la riserva all'atto della ratifica riguardo alla Convenzione dell'estradizione per reati politici, si è impegnato a considerare. Ne deriva che la nozione di reato politico a fini estradizionali trova la sua definizione nel bilanciamento tra il valore insito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire alla persecuzione dei cittadini e dello straniero per motivi politici e quello dei valori umani primari - consacrati nella Carta Costituzionale - quando l'aggressione di tali valori abbia quei caratteri di gravità individuabili alla stregua dei criteri ora ricordati.
Sez. I, sent. n. 767 del 24-03-1992
9 Delitto comune del cittadino all`estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.) , ovvero a istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o a querela (c.p.120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la estradizione ( 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Sottoscrizione della richiesta
La condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal Ministro bensì da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione è imposta sia dal tenore dell'art. 342 cod. proc. pen., che espressamente richiede la sottoscrizione dell'autorità competente, sia dal carattere di discrezionalità politica dell'atto, la cui adozione non può, pertanto, che essere riservata all'organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al più, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.
Sez. I, sent. n. 1837 del 23-05-1994
Presenza nel territorio dello Stato
La presenza del cittadino nel territorio dello Stato, nel caso di delitto comune commesso dal medesimo cittadino all'estero è condizione di procedibilità e non di punibilità. La carenza dei requisiti obiettivi, siano essi sostanziali o processuali (tra questi ultimi, appunto, le condizioni di procedibilità) atti a legittimare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, si traduce in infondatezza dell'azione la quale trova la sua naturale ed esclusiva sanzione non nella nullità formale dei singoli atti del procedimento già compiuti, ma nel rigetto, da parte del giudice, della pretesa punitiva che, mediante l'azione, il pubblico ministero ha inteso far valere, con l'unica differenza che, ove difettino i requisiti sostanziali, il rigetto sarà definitivo, mentre ove difettino quelli processuali l'azione penale potrà eventualmente essere riproposta.
Sez. I, sent. n. 6698 del 13-06-1991
Per la perseguibilità in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.
Sez. I, sent. n. 4144 del 13-01-1993
Qualora, a seguito di richiesta del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 9 cod. pen., si sia proceduto contro un soggetto per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in territorio estero e vi sia stata condanna del predetto a pena pecuniaria, è da escludere che sia venuta meno la condizione di punibilità prevista dall'art. 9 cod. pen. citato, rappresentata dall'irrogazione della pena detentiva; in quanto la pena restrittiva della libertà personale, dalla legge considerata per rendere perseguibile il delitto comune commesso dal cittadino all'estero, è quella astrattamente stabilita dal codice e non quella in concreto comminata. Pertanto, in caso di sanzioni alternative, la procedibilità dell'azione non può essere compromessa dall'avvenuta inflizione della sola pena pecuniaria.
Sez. IV, sent. n. 1179 del 07-02-1995
Ai fini della procedibilità del reato comune commesso dal cittadino all'estero non occorre che prima della richiesta ministeriale di procedimento sia stata esperita con esito negativo la procedura di estradizione, essendo sufficiente che a quest'ultima non si sia fatto luogo. (Nella specie, l'autorità giudiziaria straniera aveva trasmesso all'autorità giudiziaria italiana un mandato di cattura internazionale, così implicitamente sottintendendo la volontà che si procedesse nei confronti degli imputati nel luogo dove essi si trovavano e la tacita rinuncia, consentita dal trattato d'estradizione, al perseguimento).
Sez. I, sent. n. 2957 del 04-03-1988
10 Delitto comune dello straniero all`estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4-2), e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o querela (c.p.120-126 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.112, 128 129), sempre che:
1))si trovi nel territorio dello stato ;
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (di morte o) dell`ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l`estradizione (; 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
Istanza o querela della persona offesa
Per la perseguibilità in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.
Sez. I, sent. n. 4144 del 13-01-1993
Presenza dello straniero nel territorio dello stato
La presenza dello straniero nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 cod. pen. ai fini della perseguibilità in Italia del delitto comune commesso all'estero dal medesimo straniero in danno dello Stato o di un cittadino italiano, è normativamente strutturata come condizione di procedibilità ed è quindi da considerare soggetta a tutte le regole proprie di siffatta condizione.
Sez. I, sent. n. 377 del 08-03-1993
Delitto commesso ai danni di uno stato estero
Ai fini della procedibilità di un delitto commesso a danno di uno Stato estero la richiesta del Ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura d'estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, poiché i due istituti della procedibilità nello Stato e dell'estradizione non possono coesistere.
Sez. I, sent. n. 13988 del 24-10-1989
Nel caso indicato nell`art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all`estero (138, 201).
Nei casi indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all`estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128; 342 c.p.p.).
Giudizio di un cittadino o straniero già giudicato all'estero
Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del "ne bis in idem" rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 cod. pen. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato già giudicato all'estero. Di ciò è conferma nell'art. 138 cod. pen. il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
Irrilevanza del giudizio all'estero se il fatto è stato commesso in Italia
Nel diritto internazionale e ai fini dell'art. 10, primo comma, Cost., il principio del "ne bis in idem" è valido per le sentenze dei tribunali internazionali ma non anche per le sentenze degli Stati nei loro reciproci rapporti. Ne consegue che il giudizio all'estero sofferto dall'imputato per lo stesso fatto, diventa irrilevante se questo fatto è stato commesso in Italia o quando qui è avvenuta anche parte dell'azione e l'agente sia stato già giudicato all'estero.
Sez. II, sent. n. 3659 del 19-04-1985
Rinnovazione del giudizio per i reati commessi dal cittadino all'estero
L' art. 11, secondo comma, cod. pen., nel condizionare alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia la rinnovazione del giudizio nel territorio dello Stato per i delitti commessi dal cittadino all'estero, richiede un "plus" rispetto alle altre condizioni previste negli artt. 7, 8, 9 e 10 cod. pen. da esso richiamati. Ne consegue che, per la procedibilità dell'azione in ordine ai delitti indicati nell'art. 9, primo comma, cod. pen. (tra i quali rientra quello dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), occorre, oltre alla richiesta del Ministro, anche la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato. Ciò determina l'applicabilità del secondo comma dell'art. 128 cod. pen. e, quindi, l'operatività del maggior termine di decorrenza di tre anni per la richiesta del Ministro nel caso di cittadino già giudicato all'estero.
Sez. VI, sent. n. 4150 del 12-04-1991
12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :
1) per stabilire la recidiva (c.p.99-101) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l`abitualità (c.p.102-104) o la professionalità nel reato (c.p.105) o la tendenza a delinquere (c.p.108);
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28-37);
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali (c.p.201-2, 215);
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (c.p.185), ovvero deve, comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall`Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128, 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
Riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva
L'interesse al riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva sorge per il solo fatto della condanna pronunciata all'estero, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale in corso al quale la recidiva vada riferita, giacché per l'ammissibilità del riconoscimento non occorre l'attualità degli effetti, ma soltanto la possibilità di essi.
Sez. II, sent. n. 3715 del 28-12-1984
Non può farsi applicazione, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dell'istituto della continuazione fra una condanna inflitta da giudice italiano ed altra inflitta da giudice straniero, per la quale vi sia stato riconoscimento in Italia, non potendo la continuazione ricomprendersi fra gli "effetti penali" della condanna cui fa riferimento, nel disciplinare i casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 12, n. 1, cod. pen.
Sez. I, sent. n. 4132 del 09-08-1996
Ai fini della revoca di benefici (nella specie, sospensione condizionale della pena e indulto), si deve tenere conto anche della condanna inflitta all'estero, purché riconosciuta in Italia. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la revoca, in presenza di una condanna intervenuta nel quinquennio successivo all'estero, ancorché riconosciuta in Italia dopo i cinque anni dalla condanna, i benefici relativi alla quale venivano revocati).
Sez. I, sent. n. 4379 del 15-01-1993
Applicazione della pena accessoria
Poiché il termine sentenza contenuto nella formulazione dell'art. 12 cod. pen. riguarda qualsiasi provvedimento decisorio su un'accusa penale assunta da un'autorità giudiziaria straniera, una volta intervenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il quale ha natura costitutiva, da tale momento ed automaticamente, senza alcun condizionamento quanto al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero si producono nell'ordinamento nazionale gli effetti previsti dalla legge, in relazione ai quali il riconoscimento è stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all'art. 12 cod. pen. Poiché tra tali effetti rientra l'applicabilità dell'art. 29, comma primo, cod. pen., la sentenza straniera riconosciuta costituisce presupposto per l'applicazione della pena accessoria. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto che, riguardando il riconoscimento una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria spagnola con rito cosiddetto abbreviato, consistente nell'applicazione della pena concordata tra accusa e difesa, del tutto omologo a quello disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non era consentita l'applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici).
Sez. IV, sent. n. 1077 del 23-04-1996
L`estradizione (697-722 c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.; 696 c.p.p.).
L`estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L`estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa l`estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (26 Cost.) .
Divieto di estradizione per reati politici
Il divieto d'estradizione per reati politici va dedotto, sotto il profilo soggettivo, dall'essere stata la condotta determinata dall'intento di opporsi a regimi illiberali o tendente ad affermare principi fondamentali di libertà. Tale divieto, inoltre, sussiste anche quando vi sia fondato motivo di ritenere che nello Stato richiedente il giudizio sarebbe influenzato da fattori ideologici, politici o da intenti persecutori di parte. Sotto il profilo oggettivo l'estradizione è, poi, esclusa per quei reati che, in concreto, limitino l'estrinsecazione dei diritti fondamentali (reati che peraltro finiscono per perdere pratica rilevanza non soddisfacendo al requisito della doppia incriminabilità del fatto).
Sez. I, sent. n. 3768 del 12-12-1990
Non sussiste il requisito della doppia incriminabilità, previsto ai fini dell'estradizione per l'estero dall'art. 13, comma secondo, cod. pen., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estradizione e previste come reato nell'ordinamento italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con legge 26 maggio 1984 n. 225, la concedibilità dell'estradizione in U.S.A. di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di "conspiracy" finalizzata all'effettuazione di detta importazione - accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata - l'estradizione potesse essere altresì concessa, senza violazione dell'art. 13, comma secondo, cod. pen., per due ulteriori accuse di "conspiracy" aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalità di distribuzione dello stesso, posto che tale finalità deve ritenersi già compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di referendum popolare, del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990).
Sez. I, sent. n. 4407 del 04-10-1995
Le norme del codice penale, per quanto attiene all'aspetto sostanziale dell'estradizione, e le norme del codice di procedura penale, per ciò che riguarda l'aspetto processuale ed esecutivo della stessa, possono trovare applicazione solo ed in quanto le Convenzioni internazionali non prevedono la disciplina dell'istituto.
Sez. II, sent. n. 3659 del 19-04-1985
L'espulsione verso l'Italia da parte di un altro Stato (nella specie, gli Stati Uniti d'America) non pone limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia né rende applicabili i principi valevoli in materia di estradizione, non essendo ciò previsto né da norme internazionali generalmente riconosciute né da altre norme recepite nel nostro ordinamento, per il quale unico dato rilevante è il disinteresse dello Stato straniero per la sorte dell'espulso, in quanto l'espulsione tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato espellente, che così dimostra di non avere più ragione di proteggere l'espulso.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
14 Computo e decorrenza dei termini
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Ai fini del computo del termine di dieci giorni entro il quale - nel giudizio direttissimo - cessa di avere efficacia la convalida dell'arresto, se non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o con sentenza di condanna non va considerato il "dies a quo" in cui è avvenuto l'arresto stesso e, nel caso di scadenza in giorno festivo, tale termine va prorogato di diritto in quello successivo non festivo.
Sez. VI, sent. n. 175 del 13-02-1989
I termini massimi di custodia cautelare fissati dall'art. 303 cod. proc. pen. non si sottraggono alla regola generale ex art. 14 cod. pen. secondo la quale nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi ed anni, occorre poi far riferimento al calendario comune, sicchè scadono nel giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno d'inizio.
Sez. II, sent. n. 3467 del 24-07-1992
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, di concessione di amnistia e indulto, entro il quale deve essere commesso l'ulteriore reato giustificato della revoca "ipso iure" del beneficio, deve computarsi anche il giorno della sua entrata in vigore. (Fattispecie relativa a revoca dell'indulto per reato commesso il 16 dicembre 1986, ritenuta legittima dalla S.C.).
Sez. I, sent. n. 5186 del 26-10-1996
15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Perché si verifichi il concorso di norme (con la conseguente necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale) è necessaria, in primo luogo, l'identità della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali, e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte la stessa materia; devono essere, perciò, caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate. (Fattispecie relativa a inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata con violazione di quella avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto insussistente il concorso di norme disciplinate dall'art. 15 cod. pen., sul rilievo che, se la disposizione che prevede e punisce la guida di un veicolo con patente sospesa è di indubbia natura penale, non lo è la norma dell'art. 108 della legge n. 689 del 1981, la quale ha carattere esclusivamente procedimentale, nell'ambito del procedimento che concerne l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria nell'ipotesi in cui l'esecuzione ordinaria di tali sentenze abbia esito negativo per insolvibilità del condannato).
Cass. Pen. Sez. U., sent. n. 9568 del 13-09-1995
La clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" non sempre è connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. o con quello di consunzione, tendendo (essa clausola) nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso (formale) di reati. Invero, il concetto di "fatto" di cui alla suddetta clausola può non coincidere con quello di "stessa materia" di cui all'art. 15 cod. pen. Quest'ultima (peraltro comprensiva, diversamente dalla prima, anche di norme non incriminatrici) si riferisce in genere alla omogeneità degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte e dei beni-interessi tutelati. La nozione di "fatto" concerne invece l'avvenimento concretamente verificatosi, il quale prescinde dalla omogeneità delle fattispecie astratte ed ha riguardo al profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da più norme sia in concorso apparente sia in concorso effettivo o reale.
Cass, Pen.Sez. V, sent. n. 2817 del 11-04-1986
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) (la morte);
2) l`ergastolo (c.p.22) ;
3) la reclusione (c.p.23) ;
4) la multa (c.p.24).
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono:
1) l`arresto (c.p.25) ;
2) l`ammenda (c.p.26).
18 Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l`ergastolo, la reclusione e l`arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l`ammenda.
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l`interdizione dai pubblici uffici ;
2) l`interdizione da una professione o da un`arte ;
3) l`interdizione legale ;
4) l`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ;
5) l`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
6) la decadenza o la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori .
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte ;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese .
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna .
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni .
Applicazione di pene accessorie
L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per Cassazione, anche dal giudice di legittimità che, sul punto relativo, può direttamente dichiarare l'ineseguibilità della sentenza, stante la sua evidente contrarietà alla legge.
Sez. II, sent. n. 4492 del 10-01-1997
20 Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (183 disp. att. c.p.p.).
Conseguenze giuridiche alla condanna penale
Gli effetti penali della condanna (dei quali le pene accessorie costituiscono una "species") vanno individuati in tutte quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che conseguono alla condanna penale. Tali conseguenze, peraltro, non possono individuarsi esclusivamente in quelle che derivano "ope iuris" dalla sentenza affermativa della responsabilità, rientrando invece tra esse anche ogni altra sanzione o privazione di benefici che possa prodursi in modo non automatico ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario ed indefettibile presupposto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione, dopo aver ricordato come in dottrina si siano distinti tra gli effetti penali della condanna le "sanzioni" e le "norme", indicandosi con il primo termine quelle limitazioni o privazioni che debbono conseguire obbligatoriamente dalla condanna e con il secondo le altre che, per espresse previsioni legislative, possono essere imposte al condannato da parte del giudice o di altri organi qualificati, ha rilevato come nel caso di specie, relativo ad una condanna per diserzione, fossero presenti sia le une che le altre, posto che venivano in rilievo, da un lato, l'inapplicabilità dei benefici in favore dei combattenti, comminata dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 1948 n. 137 - configurabile come una "sanzione" automaticamente conseguente alla condanna per diserzione - e, dall'altro, la possibilità della perdita delle decorazioni, prevista come "norma" dall'art. 3 della legge 24 marzo 1932 n. 453).
Sez. I, sent. n. 4455 del 02-12-1992
DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE
[omissis]