
CODICE PENALE *
LIBRO II *
DEI DELITTI IN PARTICOLARE *
TITOLO I *
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO
*241 Attentati contro la integrità, l`indipendenza o l`unità dello Stato
*242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
*243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
*244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
*245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
*246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
*247 Favoreggiamento bellico
*248 Somministrazione al nemico di provvigioni
*249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
*250 Commercio col nemico
*251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
*252 Frode in forniture in tempo di guerra
*253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
*254 Agevolazione colposa
*255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
*256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
*257 Spionaggio politico o militare
*258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
*259 Agevolazione colposa
*260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
*261 Rivelazione di segreti di Stato
*262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
*263 Utilizzazione dei segreti di Stato
*264 Infedeltà in affari di Stato
*265 Disfattismo politico
*266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
*267 Disfattismo economico
*268 Parificazione degli Stati alleati
*270 Associazioni sovversive
*270 bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico
*271 Associazioni antinazionali
*272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
*273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
*274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
*275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNA DELLO STATO
*276 Attentato contro il Presidente della Repubblica
*277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
*278 Offese all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
*279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
*280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione
*283 Attentato contro la costituzione dello Stato
*284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
*285 Devastazione, saccheggio e strage
*286 Guerra civile
*287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
*288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
*289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali
*289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
*290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
*290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
*291 Vilipendio alla nazione italiana
*292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
*292 bis Circostanza aggravante
*293 Circostanza aggravante
*CAPO III
*DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO
*294 Attentati contro i diritti politici del cittadino
*CAPO IV
*DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI,
*I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI
*295 Attentato contro i Capi di Stati esteri
*296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
*297 Offesa all`onore dei Capi di Stati esteri
*298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
*299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
*300 Condizione di reciprocità
*CAPO V
*DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*301 Concorso di reati
*302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
*303 Pubblica istigazione e apologia
*304 Cospirazione politica mediante accordo
*305 Cospirazione politica mediante associazione
*306 Banda armata: formazione e partecipazione
*307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
*308 Cospirazione: casi di non punibilità
*309 Banda armata: casi di non punibilità
*310 Tempo di guerra
*311 Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
*312 Espulsione dello straniero
*313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
*TITOLO II *
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *
CAPO I
*DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
*CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*314 Peculato
*315 Malversazione a danno di privati (abrogato)
*316 Peculato mediante profitto dell`errore altrui
*316 bis Malversazione a danno dello Stato
*317 Concussione
*317 bis Pene accessorie
*318 Corruzione per un atto d`ufficio
*319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio
*319 bis Circostanze aggravanti
*319 ter Corruzione in atti giudiziari
*320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio
*321 Pene per il corruttore
*322 Istigazione alla corruzione
*323 Abuso d`ufficio
*323 bis Circostanza attenuante
*325 Utilizzazione d`invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
*326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
*327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell`Autorità
*328 Rifiuto di atti d`ufficio. Omissione
*329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
*331 Interruzione d`un servizio pubblico o di pubblica necessità
*332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio
*o di interruzione di un pubblico servizio
*334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso
*di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa
*335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
*disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autorità amministrativa
*CAPO II
*DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*Oltraggio a corpo politico o amministrativo
*Oltraggio a un pubblico ufficiale
*337 Resistenza a un pubblico ufficiale
*338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
*Giurisprudenza
*Consapevolezza di offendere
*339 Circostanze aggravanti
*341 Oltraggio a un pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*Offesa al prestigio
*Atti di indelicatezza
*Strattonamento di pubblico ufficiale
*Insegnante pubblico
*342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
*343 Oltraggio a un magistrato in udienza
*344 Oltraggio a un pubblico impiegato
*345 Offesa all`Autorità mediante danneggiamento di affissioni
*346 Millantato credito
*Giurisprudenza
*Pregiudizio per la parte offesa
*Differenza con il reato di corruzione
*347 Usurpazione di funzioni pubbliche
*348 Abusivo esercizio di una professione
*Commento:
*Interesse tutelato
*Danni morali:
*Giurisprudenza
*Elemento soggettivo del reato
*Biologo
*Direzione di laboratorio di analisi
*Prelievo
*Infermiere generico
*Servizio di ambulanza
*Tatuaggi
*Questioni di costituzionalità
*Azione isolata
*Ottico
*Optometrista
*Odontotecnico: Rilevazione di impronte
*Prescrizioni di radiografie
*Contatto diretto con il paziente
*Ispezione del cavo orale
*Odontotecnico cittadino di Stato Membro CE
*Obbligatorietà di iscrizione all'albo degli odontoiatrici
*Psicoterapeuta
*Analista laureato in medicina
*Iscrizione all'albo
*Richiesta di iscr.all'albo
*349 Violazione di sigilli
*Giurisprudenza
*Uso della cosa soggetta a sigilli
*Oggetto della tutela
*Uso della cosa sequestrata senza violare i sigilli
*Sequestro
*350 Agevolazione colposa
*351 Violazione della pubblica custodia di cose
*352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
*353 Turbata libertà degli incanti
*Giurisprudenza
*Gare di consultazione
*Estensilibilità della tutela
*Gare informali
*Abuso di ufficio
*Aggiudicazione di forniture
*Ininfluenza del risultato
*354 Astensione dagli incanti
*355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
*356 Frode nelle pubbliche forniture
*CAPO III
*DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*357 Nozione del pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*ACI
*Qualifica di pubblico ufficiale
*Incaricato di pubblico servizio
*Curatore
*Nozione di pubblico ufficiale
*Agente di assicurazione
*Allievi di polizia
*Guardia giurata
*Guardia giurata 2
*Guardia venatoria
*Bidello di scuola
*Dpendente bancario
*Primario
*Testimone
*MEDICI
*Medico di guardia
*Medico specialòista dell'USL
*Medici ospedalieri
*Medici convenzionati
*Servizio sanitario nazionale
*Inadel
*Cliniche convenzionate
*Medici Ospedalieri
*Attività intra moenia
*358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
*Giurisprudenza
*Differenza con la qualifica di pubblico ufficiale
*Pubblico servizio
*Società a partecipazione pubblica
*Dpendenti di concessionari di servizio pubblico
*Aziende municipalizzate
*Bidello di scuola pubblica
*Bidello quale incaricato di servizio di vigilanza
*Farmacisti
*359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
*360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
*TITOLO III *
DEI DELITTI CONTRO L`AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO L`ATTIVITA` GIUDIZIARIA
*361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*Obbligo di deuncia esclusivamente all'Autorità Giudiziaria
*Nozione di altra autorità
*362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
*363 Omessa denuncia aggravata
*364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
*365 Omissione di referto
*366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti
*367 Simulazione di reato
*368 Calunnia
*370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
*371 Falso giuramento della parte
*371 bis False informazioni al pubblico ministero
*372 Falsa testimonianza
*373 Falsa perizia o interpretazione
*374 Frode processuale
*374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all`autorità giudiziaria
*375 Circostanze aggravanti
*376 Ritrattazione
*377 Subornazione
*378 Favoreggiamento personale
*379 Favoreggiamento reale
*380 Patrocinio o consulenza infedele
*381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
*382 Millantato credito del patrocinatore
*383 Interdizione dai pubblici uffici
*384 Casi di non punibilità
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO L`AUTORITA` DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
*385 Evasione
*386 Procurata evasione
*387 Colpa del custode
*388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
*388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
*pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
*388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
*389 Inosservanza di pene accessorie
*390 Procurata inosservanza di pena
*391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
*CAPO III
*DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI
*392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
*393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
*394 Sfida a duello
*395 Portatori di sfida
*396 Uso delle armi in duello
*397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l`omicidio e per la lesione personale
*398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità
*399 Duellante estraneo al fatto
*400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
*401 Provocazione al duello per fine di lucro
*TITOLO IV *
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO *
E CONTRO LA PIETA`` DEI DEFUNTI *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI
*402 Vilipendio della religione dello Stato
*403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
*405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
*406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI
*407 Violazione di sepolcro
*408 Vilipendio delle tombe
*409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
*410 Vilipendio di cadavere
*412 Occultamento di cadavere
*413 Uso illegittimo di cadavere
*TITOLO V *
DEI DELITTI CONTRO L`ORDINE PUBBLICO *
414 Istigazione a delinquere
*416 Associazione per delinquere
*416 bis Associazione di tipo mafioso
*416 ter Scambio elettorale politico-mafioso
*417 Misura di sicurezza
*418 Assistenza agli associati
*420 Attentato a impianti di pubblica utilità
*421 Pubblica intimidazione
*TITOLO VI *
DEI DELITTI CONTRO L`INCOLUMITA` PUBBLICA *
CAPO I
*DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA
*422 Strage
*423 Incendio
*424 Danneggiamento seguito da incendio
*425 Circostanze aggravanti
*426 Inondazione, frana o valanga
*427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
*429 Danneggiamento seguito da naufragio
*430 Disastro ferroviario
*431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
*432 Attentati alla sicurezza dei trasporti
*433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
*434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
*435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
*436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
*437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
*CAPO II
*DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE
*438 Epidemia
*439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
*440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
*441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
*443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
*444 Commercio di sostanze alimentari nocive
*446 Confisca obbligatoria
*448 Pene accessorie
*CAPO III
*DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO
*449 Delitti colposi di danno
*450 Delitti colposi di pericolo
*451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
*452 Delitti colposi contro la salute pubblica
*TITOLO VII *
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA *
CAPO I
*DELLA FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO
*E IN VALORI DI BOLLO
*453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
*454 Alterazione di monete
*455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
*456 Circostanze aggravanti
*457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
*458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
*459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
*detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
*460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
*461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
*alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
*462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
*463 Casi di non punibilità
*465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
*466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
*CAPO II
*DELLA FALSITA` IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,
*CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO
*467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
*468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione
*o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
*469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
*470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
*471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
*472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
*473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell`ingegno o di prodotti industriali
*474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
*475 Pena accessoria
*CAPO III
*DELLA FALSITA` IN ATTI
*476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
*477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
*478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
*479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
*480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
*481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
*482 Falsità materiale commessa dal privato
*483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
*484 Falsità in registri e in notificazioni
*485 Falsità in scrittura privata
*Giurisprudenza
*Falso in titoli di credito
*Scrittura privata
*Riempimento di cambiale in bianco
*486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
*Giurisprudenza
*Foglio firmato in bianco
*487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
*488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
*489 Uso di atto falso
*490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
*491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
*491 bis Documenti informatici
*492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
*493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
*493 bis Casi di perseguibilità a querela
*Giurisprudenza
*Perseguibilità a querela
*CAPO IV
*DELLA FALSITA` PERSONALE
*494 Sostituzione di persona
*495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità
*o su qualità personali proprie o di altri
*496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
*Giurisprudenza
*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
*497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
*498 Usurpazione di titoli o di onori
*TITOLO VIII *
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA, *
L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA
*499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
*500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
*501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
*501 bis Manovre speculative su merci
*502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
*503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
*504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
*505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
*506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
*507 Boicottaggio
*508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
*509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
*510 Circostanze aggravanti
*511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
*512 Pena accessoria
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
*513 Turbata libertà dell`industria o del commercio
*513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
*514 Frodi contro le industrie nazionali
*515 Frode nell`esercizio del commercio
*516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
*517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
*CAPO III
*DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
*518 Pubblicazione della sentenza
*TITOLO IX *
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE
*(abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale]
*CAPO II
*DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE
*527 Atti osceni
*528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
*529 Atti e oggetti osceni: nozione
*531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento
*537 Tratta di donne e di minori commessa all`estero
*538 Misure di sicurezza
*CAPO III
*DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*540 Rapporto di parentela
*TITOLO X
*DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA` E LA SANITA DELLA STIRPE
*TITOLO XI
*DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
*CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO
*556 Bigamia
*557 Prescrizione del reato
*558 Induzione al matrimonio mediante inganno
*559 Adulterio(dichiarato illegittimo C.Cost.)
*560 Concubinato (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*562 Pena accessoria e sanzione civile (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*563 Estinzione del reato (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*564 Incesto
*565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
*CAPO III
*DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
*566 Supposizione o soppressione di stato
*567 Alterazione di stato
*568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
*569 Pena accessoria
*CAPO IV
*DEI DELITTI CONTRO L`ASSISTENZA FAMILIARE
*570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare
*571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
*572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
*573 Sottrazione consensuale di minorenni
*574 Sottrazione di persone incapaci
*TITOLO XII *
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L`INCOLUMITA` INDIVIDUALE
*575 Omicidio
*576 Circostanze aggravanti. Ergastolo
*577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
*578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
*579 Omicidio del consenziente
*580 Istigazione o aiuto al suicidio
*581 Percosse
*582 Lesione personale
*583 Circostanze aggravanti
*584 Omicidio preterintenzionale
*585 Circostanze aggravanti
*586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
*588 Rissa
*589 Omicidio colposo
*Giurisprudenza
*Errore professionale
*Prestazioni specialistiche
*Condotta imprudente
*Intervento chirurgico ad esito incerto
*Delitto colposo
*Maggiore severità per lo specialista
*Elemento psicologico
*Causa sopravvenuta
*Prescrzioni di farmaci produttivi di allergie
*Limitazione della responsabilità
*Nesso di casualità
*Colpa grave
*Medico anestesista
*Responsabilità per errore dell'infermiere
*Ostetrico
*Omicidio colposo
*Obbligo di diligenza per il sanitario
*Ginecologo
*Anticipazione dell'evento letale
*Responsabilità dei sanitari
*Intervento in equipe
*Condotta ed evento
*Omessa sorveglianza del risveglio
*Errore di diagnosi
*Mancato ricovero
*Intervento rischioso
*Colpa professionale
*Chirurgo ginecologico
*Primario
*Omissione di intervento chirurgico
*Lavori agli impianti
*Ripartizione dei ruoli
*Vigilanza del paziente
*Colpa per imperizia
*Obbligo di fare le consegne
*590 Lesioni personali colpose
*Giurisprudenza
*Errore diagnostico
*Errato posizionamento del paziente
*Dimenticanza di corpo estraneo
*Colpa professionale
*Concetto di malattia
*591 Abbandono di persone minori o incapaci
*593 Omissione di soccorso
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO L`ONORE
*594 Ingiuria
*595 Diffamazione
*596 Esclusione della prova liberatoria
*596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
*597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
*598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative
*599 Ritorsione e provocazione
*CAPO III
*DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` INDIVIDUALE
*SEZIONE I
*Dei delitti contro la personalità individuale
*600 Riduzione in schiavitù
*601 Tratta e commercio di schiavi
*602 Alienazione e acquisto di schiavi
*602 bis Sfruttamento sessuale
*603 Plagio
*604 Fatto commesso all`estero in danno di cittadino italiano
*SEZIONE II
*Dei delitti contro la libertà personale
*605 Sequestro di persona
*606 Arresto illegale
*607 Indebita limitazione di libertà personale
*608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
*609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
*Giurisprudenza
*609 bis Violenza sessuale
*609 ter Circostanze aggravanti
*609 quater Atti sessuali con minorenne
*609 quinquies Corruzione di minorenne
*609 sexies Ignoranza dell`età della persona offesa
*609 septies Querela di parte
*609 octies Violenza sessuale di gruppo
*609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
*609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
*SEZIONE III *
Dei delitti contro la libertà morale *
610 Violenza privata
*611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
*612 Minaccia
*613 Stato di incapacità procurato mediante violenza
*SEZIONE IV
*Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
*614 Violazione di domicilio
*615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*615 bis Interferenze illecite nella vita privata
*615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
*615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
*615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
*SEZIONE V
*Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
*616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
*617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
*617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
*o conversazioni telegrafiche o telefoniche
*617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
*o conversazioni telegrafiche o telefoniche
*617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
*617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
*od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
*617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
*618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza
*619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse
*da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
*620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa
*da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
*621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti
*622 Rivelazione di segreto professionale
*623 bis Altre comunicazioni e conversazioni
*TITOLO XIII *
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE
*VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE
*624 Furto
*625 Circostanze aggravanti
*626 Furti punibili a querela dell`offeso
*627 Sottrazione di cose comuni
*628 Rapina
*629 Estorsione
*630 Sequestro di persona a scopo di estorsione
*631 Usurpazione
*632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
*633 Invasione di terreni o edifici
*634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili
*635 Danneggiamento
*635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
*636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
*637 Ingresso abusivo nel fondo altrui
*638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
*639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
*639 bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE
*640 Truffa
*640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
*641 Insolvenza fraudolenta
*642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona
*643 Circonvenzione di persone incapaci
*644 Usura
*Giurisprudenza
*644 ter Prescrizione del reato di usura
*645 Frode in emigrazione
*646 Appropriazione indebita
*647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
*648 Ricettazione
*648 bis Riciclaggio
*648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
*CAPO III
*DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
*
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO
241 Attentati contro la integrità, l`indipendenza o l`unità dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i, territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l`indipendenza dello Stato è punito con l`ergastolo .
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l`unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria (una colonia) o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l`ergastolo.
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia i, trattamento di belligeranti.
243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica l`ergastolo ; se le ostilità si verificano, si applica l`ergastolo.
244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Chiunque, senza l`approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l`ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .
245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni .
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa .
246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino (c.p. 4, 242 n.3), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l`utilità.
La pena è aumentata :
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
2) se il denaro o l`utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Chiunque, in tempo di guerra , tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l`intento, con l`ergastolo .
248 Somministrazione al nemico di provvigioni
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).
249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni .
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell`art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni .
251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un`impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell`opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni.
Se l`inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l`inadempimento del contratto di fornitura .
252 Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell`esecuzione dei contratti di fornitura o nell`adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell`articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell`opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire 4 milioni.
253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (c.p.268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica l`ergastolo :
1) se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (c.p.242 n.4);
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Quando l`esecuzione del delitto preveduto dall`articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni .
Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque si procura notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni .
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell`interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d`ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l`Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
257 Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete (c.p.256) è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni .
Si applica l`ergastolo :
1) se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.
258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l`Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni .
Si applica l`ergastolo se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (2424).
Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Quando l`esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell`atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l`esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato.
260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
E` punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria in cui è vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato;
2) è colto, in tali luoghi o zone o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art. 256, 257 e 258;
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell`art. 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
261 Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell`art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell`ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell`ergastolo .
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali l`Autorità competente ha vietato la divulgazione (c.p.256), è punito con la reclusione non inferiore a tre anni .
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l`ergastolo .
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
263 Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell`interesse della sicurezza dello Stato (c.p.256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni .
Se il fatto è commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l`ergastolo .
264 Infedeltà in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all`estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all`interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni .
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell`ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 313).
266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l`apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto (c.p.302, 303), con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata .
Chiunque, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (c.p.501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (c.p.268, 313).
268 Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli art. 247 e seguenti. si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
269 Attività antinazionale del cittadino all`estero
Il cittadino (c.p.4, 242-3), che, fuori del territorio dello Stato (c.p.42), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all`estero, o svolge comunque un`attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni (c.p.313).
Chiunque nel territorio dello Stato (c.p.4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; c.p. 7, n. 1, 8, 302-312, 363).
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
270 bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che Si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell`ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
271 Associazioni antinazionali
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente , nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un`attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l`ultimo capoverso dell`articolo precedente .
272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.302-312, 363).
(Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni) .
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia (c.p.303 n.2) dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
(Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
Se l`autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 2 milioni).
[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]
274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
(Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l`autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lue duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l`autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all`estero).
[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]
275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNA DELLO STATO
276 Attentato contro il Presidente della Repubblica
Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale dei Presidente della Repubblica è punito con l`ergastolo (c.p.290 bis).
277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.290 bis, 313).
278 Offese all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l`onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.290 bis, 292 bis, 313).
279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni (c.p.290 bis, 313).
280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall`attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell`esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l`ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste .
281 Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)
282 Offesa all`onore del Capo del Governo (abrogato)
283 Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall`ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un`insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l`ergastolo.
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni: coloro che la dirigono, con l`ergastolo .
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
285 Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto duetto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l`ergastolo .
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l`ergastolo.
287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell`esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l`ergastolo ed è punito con [la morte] se il fatto ha compromesso l`esito delle operazioni militari.
288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali
E` punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica (c.p.290 bis) o al Governo l`esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l`esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l`esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell`ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, m conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell`ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell`ipotesi prevista dal terzo comma.
290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l`Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292 bis, 313).
290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).
291 Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).
292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s`intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292 bis, 293).
292 bis Circostanza aggravante
La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.
Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 2423).
DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO
294 Attentati contro i diritti politici del cittadino
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l`esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.311, 312).
DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI,
I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI
295 Attentato contro i Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con] l`ergastolo (c.p.298, 300, 301).
296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.298, 300-301, 313).
297 Offesa all`onore dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato offende l`onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.298, 300, 301, 313).
298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell`esercizio delle loro funzioni (c.p.300, 301, 313).
299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato (42) vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (300, 313).
Le disposizioni degli artt. 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell`art. 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo (c.p.575-649), ma la pena è aumentata (c.p.64).
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Quando l`offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all`onore, indicata negli artt. 276, 277, 278, (280, 281, 282,) 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando l`offesa alla vita, alla incolumità alla libertà o all`onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso (84), e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (c.p.71), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei Capi precedenti.
302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c.p.43), preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte] l`ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
303 Pubblica istigazione e apologia
Chiunque pubblicamente (2664) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell`articolo precedente è punito, per il solo fatto dell`istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l`apologia di uno o più fra i delitti indicati nell`articolo precedente.
304 Cospirazione politica mediante accordo
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, coloro che partecipano all`accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata (c.p.64).
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l`accordo (c.p.308).
305 Cospirazione politica mediante associazione
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all`associazione, la pena è della reclusione da due otto anni.
I capi dell`associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se l`associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (c.p.308).
306 Banda armata: formazione e partecipazione
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (c.p.309).
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori .
307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all`associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (c.p. 308, 309).
La pena è aumentata (c.p.64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale (c.p.384, 4183), si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (c.p.540).
308 Cospirazione: casi di non punibilità
Nei casi preveduti dagli artt. 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l`accordo è intervenuto o l`associazione è costituita, e anteriormente all`arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell`associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall`accordo o dall`associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l`esecuzione del delitto per cui l`accordo è intervenuto o l`associazione è stata costituita.
309 Banda armata: casi di non punibilità
Nei casi preveduti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell`ingiunzione dell`Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l`esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
311 Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite (c.p.65) quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell`azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
312 Espulsione dello straniero
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, è espulso dallo Stato (c.p.235) .
313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
Per i delitti preveduti dagli artt. 244, 245, 265, 267, 269, (273, 274), 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l`autorizzazione del Ministro per la Giustizia (343 c.p.p.).
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt. 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell`art. 290, quando è commesso contro l`Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l`autorizzazione dell`Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l`autorizzazione del Ministro per la Giustizia .
I delitti preveduti dagli artt. 296, 297, 298 in relazione agli artt. 296 e 297, e dell`art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia (342 c.p.p.).
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il pubblico ufficiale (c.p. 357) o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p. 358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro (c.p. 458) o di altra cosa mobile altrui (c.c. 812, 814), se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita
315 Malversazione a danno di privati (abrogato)
316 Peculato mediante profitto dell`errore altrui
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell`esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell`errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
316 bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.32 quater).
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad