NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO

E TRANSITORIE

DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Decreto.Legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO *

E TRANSITORIE *

DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE *

Decreto.Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 *

Art. 1 *

TITOLO I *

NORME DI ATTUAZIONE *

DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE *

CAPO I Disposizioni relative al giudice *

1 Determinazione del distretto di Corte di Appello più vicino *

2 Riunione di processi *

CAPO II Disposizioni relative al pubblico ministero *

3 Designazione del pubblico ministero *

4 Contrasto tra pubblici ministeri *

CAPO III Disposizioni relative alla polizia giudiziaria *

5 Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria *

6 Costituzione dell`organico delle sezioni *

7 Ripianamento organico e posti vacanti *

8 Assegnazione alle sezioni *

9 Direzione e coordinamento delle sezioni *

10 Stato giuridico e carriere del personale delle sezioni *

11 Trasferimenti del personale delle sezioni *

12 Servizi di polizia giudiziaria *

13 Servizi operanti in ambito più vasto del circondario *

14 Allontanamento dei dirigenti dei servizi *

15 Promozioni *

16 Sanzioni disciplinari *

17 Procedimento disciplinare *

18 Ricorso *

19 Sospensione cautelare *

20 Disposizione transitoria *

CAPO IV Disposizioni relative alle parti private e ai difensori *

21 Notizie da chiedere all`imputato nel primo atto cui egli è presente *

22 Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare *

23 Assenza delle parti private diverse dall`imputato *

24 Nomina di più difensori *

25 Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia *

26 Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall`italiano *

27 Documentazione della qualità di difensore *

28 Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio *

29 Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio *

30 Comunicazione al difensore di ufficio *

31 Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio *

32 Ammissione al gratuito patrocinio *

33 Domicilio della persona offesa *

34 Designazione del sostituto del difensore *

35 Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l`imputato *

36 Accesso del difensore al luogo di custodia *

37 Procura speciale rilasciata in via preventiva *

38 Facoltà dei difensori per l`esercizio del diritto alla prova *

CAPO V Disposizioni relative agli atti *

39 Autenticazione della sottoscrizione di atti *

40 Copia dell`atto che surroga l`originale mancante *

41 Atto ricostituito *

42 Trasmissione a distanza di copia di atti *

43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti *

44 Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate *

45 Relazione nel procedimento in camera di consiglio *

46 Esecuzione dell`accompagnamento coattivo *

47 Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse *

48 Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti *

49 Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi *

50 Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico *

51 Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti *

52 Citazione dell`interprete *

53 Sanzione pecuniaria inflitta all`interprete nel corso delle indagini preliminari *

54 Copie degli atti da notificare *

55 Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo *

56 Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore *

57 Rifiuto di ricezione dell`atto notificato all`imputato detenuto *

58 Informazione all`imputato detenuto legittimamente assente *

59 Secondo accesso per la prima notificazione all`imputato non detenuto *

60 Informazione dell`avvenuta notificazione all`imputato in servizio militare *

61 Documentazione delle nuove ricerche dell`imputato *

62 Indicazione delle generalità del domiciliatario *

63 Traduzione dell`avviso inviato all`imputato straniero all`estero *

64 Comunicazione di atti *

65 Obblighi del difensore non iscritto nell`albo del circondario *

CAPO VI Disposizioni relative alle prove *

66 Procedimento di esclusione del segreto *

67 Albo dei periti presso il tribunale *

68 Formazione e revisione dell`Albo dei periti *

69 Requisiti per la iscrizione nell`Albo dei periti *

70 Sanzioni applicabili agli iscritti nell`Albo dei periti *

71 Procedimento per l`applicazione delle sanzioni *

72 Reclamo avverso le decisioni del comitato *

73 Consulente tecnico del pubblico ministero *

74 Perizia nummaria *

75 Scritture di comparazione *

76 Consegna al perito di documenti o di altri oggetti *

77 Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti *

78 Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero *

79 Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali *

80 Esecuzione di perquisizioni locali *

81 Redazione del verbale di sequestro *

82 Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate *

83 Vendita o distruzione delle cose deperibili *

84 Restituzione delle cose sequestrate *

85 Restituzione con imposizione di prescrizioni *

86 Vendita o distruzione delle cose confiscate *

87 Cose di cui è stata ordinata la consegna al Ministero di Grazia e Giustizia *

88 Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati *

89 Verbale e nastri registrati delle intercettazioni *

90 Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura *

CAPO VII Disposizioni relative alle misure cautelari *

91 Giudice competente in ordine alle misure cautelari *

92 Trasmissione dell`ordinanza che dispone la misura cautelare *

93 Deposito del verbale di interrogatorio *

94 Ingresso in istituti penitenziari *

95 Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell`internato per misura di sicurezza *

96 Separazione degli imputati detenuti *

97 Comunicazioni al servizio informatico *

97 bis. Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari *

98 Cessazione delle misure cautelari estinte *

99 Inammissibilità della richiesta di riesame *

100 Trasmissione degli atti in caso di impugnazione *

101 Termine per la decisione sulla richiesta di riesame *

102 Domanda di riparazione per l`ingiusta detenzione *

102 bis. Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione *

103 Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo *

104 Norme applicabili al sequestro preventivo *

CAPO VIII Disposizioni relative alle indagini preliminari *

105 Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari *

106 Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato *

107 Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell`autore del reato *

108 Denunce e altri documenti anonimi *

108 bis Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato *

109 Ricezione della notizia di reato *

110 Richiesta dei certificati *

110 bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni *

111 Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere *

112 Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità *

113 Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria *

114 Avvertimento del diritto all`assistenza del difensore *

115 Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria *

116 Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato *

117 Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone *

118 Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari *

118 bis Coordinamento delle indagini *

119 Annotazione di atti del pubblico ministero *

120 Adempimenti conseguenti all`arresto o al fermo *

121 Liberazione dell`arrestato o del fermato *

122 Trasmissione della richiesta di convalida *

123 Luogo di svolgimento dell`udienza di convalida *

124 Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio *

125 Richiesta di archiviazione *

126 Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione *

127 Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale *

128 Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento *

della richiesta di archiviazione *

129 Informazioni sull`azione penale *

130 Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio *

131 Deposito degli atti per l`udienza preliminare *

131 bis Liberazione dell`imputato prosciolto *

132 Decreto che dispone il giudizio davanti alla Corte di Assise o al tribunale *

133 Notificazione del decreto che dispone il giudizio *

CAPO IX Disposizioni relative ai procedimenti speciali *

134 Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso *

135 Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena *

136 Limiti all`effetto estintivo *

137 Concorso formale e continuazione *

138 Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo *

139 Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato *

140 Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna *

CAPO X Disposizioni relative al procedimento di oblazione *

141 Procedimento di oblazione *

CAPO XI Disposizioni relative al dibattimento *

142 Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso *

143 Rinnovazione della citazione a giudizio *

144 Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici *

145 Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti *

146 Aula di udienza dibattimentale *

147 Riprese audiovisive dei dibattimenti *

147 bis Esame delle persone che collaborano con la giustizia *

148 Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento *

149 Regole da osservare prima dell`esame testimoniale *

150 Esame delle parti private *

151 Assunzione di nuove prove *

152 Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento *

153 Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile *

154 Redazione non immediata dei motivi della sentenza *

CAPO XII Disposizioni relative al procedimento davanti al pretore *

155 Decisione sulla richiesta di incidente probatorio *

156 Opposizione alla richiesta di archiviazione *

157 Ulteriori indagini. Avocazione *

158 Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione *

159 Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio *

160 Determinazione della data dell`udienza dibattimentale o del procedimento speciale *

161 Deposito degli atti per il giudizio abbreviato *

162 Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale *

163 Presentazione dell`arrestato per la convalida *

CAPO XIII Disposizioni relative alle impugnazioni *

164 Deposito delle copie dell`atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli *

165 Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato *

166 Comunicazione al procuratore generale dell`appello dell`imputato *

167 Nuovi motivi della impugnazione già proposta *

168 Disposizione di rinvio *

169 Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione *

170 Sezioni unite *

171 Questione dedotta nel corso della discussione *

172 Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite *

173 Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto *

174 Rettifiche e integrazioni alla motivazione *

175 Determinazione del giudice di rinvio *

176 Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell`errore giudiziario *

CAPO XIV Disposizioni relative al giurì d`onore *

177 Deferimento del giudizio a un giurì d`onore *

178 Componenti del giurì d`onore. Termine per la pronuncia del verdetto *

179 Procedimento davanti al giurì d`onore *

180 Sanzioni pecuniarie *

CAPO XV Disposizioni relative alla esecuzione *

181 Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese *

182 Procedura in caso di insolvibilità *

183 Richiesta di applicazione di pena accessoria *

184 Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie *

185 Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione *

186 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato *

187 Determinazione del reato più grave *

188 Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti *

189 Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza *

190 Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata *

191 Applicazione del divieto di soggiorno *

192 Annotazione del decreto di grazia *

193 Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna *

194 Iscrizioni nel casellario giudiziale *

195 Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato *

196 Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell`imputato *

197 Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall`interessato *

199 Recupero delle spese del procedimento *

200 Annotazione delle spese anticipate dall`erario *

CAPO XVI Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere *

201 Traduzione delle domande provenienti da un`autorità straniera *

202 Consenso dell`interessato alla estradizione per l`estero *

203 Comunicazioni al Ministro di Grazia e Giustizia in merito alla estradizione *

204 Comunicazioni all`autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all`estero *

205 Richiesta del testo di leggi straniere *

CAPO XVII Disposizione finale *

206 Regolamento ministeriale *

TITOLO II NORME DI COORDINAMENTO *

207 Ambito di applicazione delle disposizioni del Codice *

208 Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del Codice e del Codice abrogato *

209 Corrispondenza tra uffici e organi del Codice e del Codice abrogato *

210 Competenza *

211 Rapporti tra azione civile e azione penale *

212 Costituzione di parte civile e intervento nel processo *

213 Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione *

214 Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali *

215 Rilascio del passaporto *

216 Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza *

217 Applicazione provvisoria di pene accessorie *

218 Ipoteca legale *

219 Associazioni segrete *

220 Attività ispettive e di vigilanza *

221 Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato *

222 Investigatori privati *

223 Analisi di campioni e garanzie per l`interessato *

224 Violazione del foglio di via da parte dello straniero *

225 Perquisizioni domiciliari *

226 Intercettazioni telefoniche preventive *

227 Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti (abrogato) *

228 Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti (abrogato) *

229 Disposizioni speciali in tema di sequestri *

230 Fermo, arresto e cattura *

231 Esercizio dell`azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero *

232 Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione *

233 Giudizio direttissimo *

234 Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell`imputato *

235 Violazioni di leggi finanziarie *

236 Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza *

237 Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale *

238 Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di Assise *

239 Interruzione della prescrizione *

240 Trattamento sanitario del detenuto *

240 bis Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale *

TITOLO III NORME TRANSITORIE *

241 Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria *

242 Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti *

243 Revoca delle sentenze di proscioglimento *

244 Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria *

245 Disposizioni del Codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti *

246 Questioni pregiudiziali *

247 Giudizio abbreviato *

248 Applicazione della pena su richiesta delle parti *

249 Procedimento per decreto *

250 Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell`arresto e delle pene accessorie *

251 Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione *

252 Infermità di mente sopravvenuta all`imputato *

253 Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria *

254 Formule di proscioglimento *

255 Ricorso immediato per cassazione *

256 Criteri per il rinvio a giudizio *

257 Criteri per l`emissione delle sentenze di proscioglimento *

258 Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del Codice *

259 Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti *

260 Esecuzione *

Regolamento per l`esecuzione del Codice di Procedura Penale *

Decreto.Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 *

Art. 1 Compiti attribuiti al personale *

Art. 2 Registri obligatori *

Art. 3 Formazione dei fascicoli *

Art. 4 Spedizione delle comunicazioni *

Art. 5 Annotazione delle denunce anonime *

Il Presidente della Repubblica

 

Visti gli artt. 76 e 87 Cost.;

Vista la L. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l`emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale;

Visto il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di Procedura Penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell`art. 8 della citata legge n. 81/1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli artt. 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81/1987;

Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

1. E` approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, allegato al presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE

DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

 

CAPO I Disposizioni relative al giudice

 

1 Determinazione del distretto di Corte di Appello più vicino

1. Agli effetti di quanto stabilito dall`art. 11 del Codice, per determinare il distretto di Corte di Appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

2 Riunione di processi

1 Se più processi che possono essere riuniti a norma dell`art. 17 del Codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell`ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

 

CAPO II Disposizioni relative al pubblico ministero

3 Designazione del pubblico ministero

1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati (Legge sull' ord. giud 70).

4 Contrasto tra pubblici ministeri

1. Quando ricorre l`ipotesi prevista dall`art. 54 comma 2 del Codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

 

CAPO III Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

 

5 Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria (c.p.p 56) sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (c.p.p 57) della polizia di Stato, dell`arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell`attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell`art. 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell`art. 10.

 

6 Costituzione dell`organico delle sezioni

1. L`organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell`organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell`organico delle procure della Repubblica presso le preture.

2. Almeno due terzi dell`organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria (c.p.p 57).

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell`interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l`organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all`esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (55 c.p.p.) e sentito il procuratore generale presso la Corte di Appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell`art. 5 comma 2 non viene calcolato nell`organico delle sezioni.

 

7 Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall`art. 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l`elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell`amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la Corte di Appello.

3. Nell`ipotesi indicata nel comma 2 l`amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

 

8 Assegnazione alle sezioni

1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell`ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria (56 c.p.p.).

5. Per ogni candidato, l`amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L`assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell`amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

 

9 Direzione e coordinamento delle sezioni

l. Il capo dell`ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l`attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell`art. 58 del Codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l`ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

 

10 Stato giuridico e carriere del personale delle sezioni

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell`ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all`impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (c.p.p 55), salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell`ufficio presso il quale la sezione è istituita.

11 Trasferimenti del personale delle sezioni

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall`amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell`ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la Corte di Appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell`ufficio e al procuratore generale da parte dell`amministrazione.

 

12 Servizi di polizia giudiziaria

1. Agli effetti di quanto previsto dall`art. 56 del Codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell`art. 55 del Codice .

2. Entro il termine stabilito per l`entrata in vigore del Codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la Corte di Appello e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall`art. 14 ogni variazione dell`elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.

13 Servizi operanti in ambito più vasto del circondario

1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l`ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.

14 Allontanamento dei dirigenti dei servizi

1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazione dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l`allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

15 Promozioni

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appello e del capo dell`ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l`ufficiale o l`agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria (c.p.p 55) da non più di due anni.

16 Sanzioni disciplinari

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (c.p.p 57) che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all`autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l`esecuzione di un ordine dell`autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all`esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall`impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell`art. 56 comma 1 lett. b) del Codice può essere altresì disposto l`esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

17 Procedimento disciplinare

1. L`azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto l`ufficiale o l`agente presta servizio. Dell`inizio dell`azione disciplinare è data comunicazione all`amministrazione dalla quale dipende l`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria.

2. L`addebito è contestato all`incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l`incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all`incolpato e contiene l`avviso che, fino a cinque giorni prima dell`udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l`audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della Corte di Appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal Consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell`appartenenza dell`incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l`incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell`incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell`art. 127 del Codice. L`accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l`azione disciplinare o da un suo sostituto. L`incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall`art. 97 del Codice.

5. Il procuratore generale presso la Corte di Appello comunica i provvedimenti all`amministrazione di appartenenza dell`ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l`azione disciplinare.

18 Ricorso

1. Contro la decisione emessa a norma dell`art. 17 l`incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è composta:

a) da un magistrato della Corte di Cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell`appartenenza dell`incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l`incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell`incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. L`accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione.

3. L`incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall`art. 97 del Codice.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l`esecuzione all`amministrazione cui appartiene l`ufficiale o l`agente.

5. Contro la decisione l`incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l`esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell`art. 611 del codice, in quanto applicabili.

19 Sospensione cautelare

1. Le commissioni previste dagli artt. 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell`ufficiale o dell`agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

20 Disposizione transitoria

1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall`art. 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del Codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli artt. 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

 

CAPO IV Disposizioni relative alle parti private e ai difensori

21 Notizie da chiedere all`imputato nel primo atto cui egli è presente

1. Quando procede a norma dell`art. 66 del Codice, il giudice o il pubblico ministero invita l`imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all`estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

22 Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare

1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare (ord. Penit. 47 ter) deve comparire per ragioni di giustizia davanti all`autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell`art. 279 del Codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l`accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza autorizza l`allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all`ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.

2. L`autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

23 Assenza delle parti private diverse dall`imputato

1. L`assenza delle parti private diverse dall`imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione della udienza preliminare a norma dell`art. 420 comma 4 del Codice.

2. Fermo quanto previsto dall`art. 82 comma 2 del Codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall`imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all`avviso di deposito della sentenza.

24 Nomina di più difensori

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del Codice.

25 Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (c.p.p 57) e per tutti i dipendenti dell`amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

26 Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall`italiano

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall`italiano nel procedimento (109), l`imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall`appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall`art. 109 comma 2 del Codice, quando ciò serve ad assicurare l`effettività della difesa, l`autorità giudiziaria, nell`individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell`art. 97 comma 4 del Codice tiene conto dell`appartenenza etnica o linguistica dell`imputato.

27 Documentazione della qualità di difensore

1. Quando è richiesto (36), il difensore documenta la sua qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all`autorità procedente;

b) la copia della nomina recante l`attestazione dell`avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all`originale da parte del difensore, e l`originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell`avviso indicati nell`art. 30, nel caso di nomina di ufficio.

28 Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all`imputato con l`avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

29 Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio

l. Il Consiglio dell`Ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l`elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio.

2. L`elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Consiglio dell`Ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

3. Il Consiglio dell`Ordine forense, d`intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri e settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell`elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di difensori corrispondente alle esigenze.

4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio.

5. La tabella, sottoscritta dal presidente del Consiglio dell`Ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest`ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

6. L`autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell`ambito e secondo l`ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l`autorità giudiziaria, nell`ambito dell`elenco indicato nel comma I e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del Consiglio dell`Ordine forense.

7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell`ambito o dell`ordine della tabella, l`autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell`atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del Consiglio dell`Ordine forense.

8. Il presidente del tribunale e il presidente del Consiglio dell`Ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l`individuazione e la designazione dei difensori di ufficio.

9. I difensori inseriti nella tabella hanno l`obbligo della reperibilità.

30 Comunicazione al difensore di ufficio

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell`art. 97 commi 2 e 3 del Codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall`art. 97 comma 4 del Codice.

3. Nel caso previsto dall`art. 97 comma 5 del Codice, il difensore di ufficio che si trova nell`impossibilità di adempiere l`incarico deve avvertire immediatamente l`autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda a sostituirlo.

31 Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio , l`attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

32 Ammissione al gratuito patrocinio

1. Ai fini dell`applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, all`ammissione al gratuito patrocinio e alla nomina del difensore provvede con decreto motivato, prima dell`esercizio dell`azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che procede. Nel caso di giudice collegiale provvede il presidente.

33 Domicilio della persona offesa

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest`ultimo.

34 Designazione del sostituto del difensore

1. Il difensore designa il sostituto (c.p.p 102.) nelle forme indicate nell`art. 96 comma 2 del Codice.

35 Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l`imputato

1. Ai fini di quanto previsto dall`art. 103 comma 6 del Codice, la busta della corrispondenza tra l`imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell`imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l`indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata (39) dal presidente del consiglio dell`ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l`imputato è detenuto, l`autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l`inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l`imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell`art. 18 commi 8 e 9 della L. 26 luglio 1975 n. 354 e degli artt. 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.

5. Ai fini di quanto previsto dall`art. 103 comma 5 del Codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l`imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall`indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell`art. 37 comma 8 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.

36 Accesso del difensore al luogo di custodia

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all`autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell`art. 27 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall`art. 104 commi 3 e 4 del Codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all`arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

37 Procura speciale rilasciata in via preventiva

1. La procura speciale prevista dall`art. 122 del Codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l`eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell`atto al quale la procura si riferisce.

38 Facoltà dei difensori per l`esercizio del diritto alla prova

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall`art. 190 del Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L`attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati (222).

2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2 ter. La documentazione presentata al giudice é inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.

 

CAPO V Disposizioni relative agli atti

39 Autenticazione della sottoscrizione di atti

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l`autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il Codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del Consiglio dell`Ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

40 Copia dell`atto che surroga l`originale mancante

1. Nel caso previsto dall`art. 112 comma 1 del Codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell`atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell`originale distrutto, smarrito o sottratto.

41 Atto ricostituito

1. Quando si procede a norma dell`art. 113 commi 1 e 2 del Codice, sull`atto ricostituito sono indicati gli estremi dell`ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

42 Trasmissione a distanza di copia di atti

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l`ufficio presso il quale l`atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti

1. L`autorizzazione prevista dall`art. 116 comma 2 del Codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

44 Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall`art. 123 del Codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all`autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l`uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l`ufficio presso il quale l`atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

45 Relazione nel procedimento in camera di consiglio

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

46 Esecuzione dell`accompagnamento coattivo

1. Il provvedimento che dispone l`accompagnamento coattivo (c.p.p 132, 133 375-377, 399, 490.) è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell`autorità giudiziaria che lo ha emesso, all`organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all`interessato.

47 Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell`art. 133 del Codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall`interessato.

48 Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

49 Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive (c.p.p 139.) sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali .

50 Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell`art. 135 del Codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti (138).

51 Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

1. Quando rileva l`esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all`amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli artt. 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del Codice, l`autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell`ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell`ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell`ufficio giudiziario medesimo.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell`art. 7 comma 1 della L. 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall`ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

52 Citazione dell`interprete

1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all`interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l`interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell`ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

53 Sanzione pecuniaria inflitta all`interprete nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l`ipotesi prevista dall`art. 147 comma 2 del Codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all`applicazione della sanzione pecuniaria.

54 Copie degli atti da notificare

1. Quando l`atto da notificare viene trasmesso all`ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell`originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l`ufficio che ha emesso l`atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l`atto è trasmesso all`ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

55 Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall`art. 149 commi 4 e 5 del Codice provvede la Cancelleria o la Segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall`art. 149 comma 2 del Codice con l`indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell`ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della Cancelleria o della Segreteria.

56 Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

1. Ai fini previsti dall`art. 152 del Codice, il difensore che ha spedito l`atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell`atto inviato, attestandone la conformità all`originale, e l`avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l`atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

57 Rifiuto di ricezione dell`atto notificato all`imputato detenuto

1. Gli atti che l`imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell`istituto a norma dell`art. 156 comma 2 del Codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l`imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.

58 Informazione all`imputato detenuto legittimamente assente

1. Il direttore dell`istituto annota nel registro indicato nell`art. 57 data, ora e modalità dell`informazione prevista dall`art. 156 comma 2 del Codice.

59 Secondo accesso per la prima notificazione all`imputato non detenuto

1. Nel caso previsto dall`art. 157 comma 7 del Codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l`ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell`art. 157 comma 1 del Codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

60 Informazione dell`avvenuta notificazione all`imputato in servizio militare

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell`art. 158 del Codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

61 Documentazione delle nuove ricerche dell`imputato

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell`art. 159 del Codice, ne fa relazione all`autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell`imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

62 Indicazione delle generalità del domiciliatario

1. Nell`eleggere il domicilio a norma dell`art. 162 del Codice, l`imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

63 Traduzione dell`avviso inviato all`imputato straniero all`estero

1. Ai fini di quanto previsto dall`art. 169 comma 3 del Codice, all`avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall`autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l`imputato risulta essere nato.

64 Comunicazione di atti

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell`atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di Cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la Cancelleria del giudice che ha emesso l`atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell`atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l`atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del Codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell`atto presso la Cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l`atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l`atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

65 Obblighi del difensore non iscritto nell`albo del circondario

1. Il difensore che non è iscritto nell`Albo del circondario dove ha sede l`ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.

2. Nel corso delle indagini preliminari ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l`ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.

3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l`elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l`autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del Consiglio dell`Ordine forense.

CAPO VI Disposizioni relative alle prove

66 Procedimento di esclusione del segreto

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell`art. 204 comma 1 del Codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall`art. 204 comma 2 del Codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l`esame del soggetto interessato.

3. Quando è stata confermata l`opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell`art. 16 della L. 24 ottobre 1977 n. 801.

67 Albo dei periti presso il tribunale

1. Presso ogni tribunale è istituito un Albo dei periti (c.p.p 221), diviso in categorie.

2. Nell`Albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia .

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli Albi designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell`ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte (c.p.p 225, 233, 359, 360) in procedimenti collegati a norma dell`art. 371 comma 2 del Codice.

68 Formazione e revisione dell`Albo dei periti

1. L`Albo dei periti previsto dall`art. 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, dal presidente del consiglio dell`ordine forense, dal presidente dell`Ordine o del Collegio a cui appartiene la categorie di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide su richiesta di iscrizione e di cancellazione dall`Albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni ana revisione dell`Albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall`art. 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l`ufficio di perito.

69 Requisiti per la iscrizione nell`Albo dei periti

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l`iscrizione nell`Albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall`estratto dell`atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l`iscrizione nell`Albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione (c.p 178-181.);

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall`art. 222 comma 1 lett. a), b), c) del Codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivo Albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione nell`Albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l`arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo Albo professionale.

70 Sanzioni applicabili agli iscritti nell`Albo dei periti

1. Agli iscritti nell`Albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell`incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell`avvertimento, della sospensione dall`Albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

2. E` disposta la sospensione dall`Albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall`art. 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. E` disposta la cancellazione dall`Albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli Albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall`art. 69 comma 3.

4. Competente a decidere è il comitato previsto dall`art. 68.

71 Procedimento per l`applicazione delle sanzioni

1. Ai fini dell`applicazione delle sanzioni previste dall`art. 70, il presidente del tribunale contesta l`addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell`art. 68 comma 3.

72 Reclamo avverso le decisioni del comitato

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del Comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima, dal presidente del Consiglio dell`Ordine forense, dal presidente dell`ordine o del Collegio professionale cui l`interessato appartiene ovvero da loro delegati.

2. Della Commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.

3. La Commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

73 Consulente tecnico del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico (c.p.p 225, 233, 359, 360.) scegliendo di regola una persona iscritta negli Albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito (c.p.p 232.) .

74 Perizia nummaria

1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d`Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.

2. Se l`autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma (3985). A tal fine l`autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l`espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l`incidente probatorio (c.p.p 401 sg..).

75 Scritture di comparazione

1. Nei procedimenti per falsità in atti (c.p 476-493), il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio (c.p 357, 358). Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

2. Il giudice può disporre che l`imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzione dell`eventuale rifiuto dell`imputato stesso e di quant`altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

76 Consegna al perito di documenti o di altri oggetti

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

77 Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti

1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria (12) può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l`espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione (c.p.p 2603.; 83, 86) ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha avuto luogo.

2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l`autore del reato ovvero dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l`espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni.

3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata.

4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.

78 Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell`art. 238 del Codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento (c.p.p 431) se le parti vi consentono ovvero dopo l`esame testimoniale dell`autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all`estero in contraddittorio (c.p.p 729).

79 Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali

1. Le perquisizioni (c.p.p 249) e le ispezioni personali (c.p.p 245) sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

80 Esecuzione di perquisizioni locali

1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell`art. 157 comma 6 del Codice.

2. Se non si può provvedere a norma dell`art. 250 comma 2 del Codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell`autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

81 Redazione del verbale di sequestro

1. Il verbale di sequestro (c.p.p 253 sg..; d. di att. 104) contiene l`elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l`indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse m uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall`art. 259 comma 1 secondo periodo del Codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L`inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l`ufficio, dall`adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l`indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

82 Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la Cancelleria o la Segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i Sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della Cancelleria o della Segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di Sigilli è redatto verbale (11 reg.).

3. Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell`art. 259 del Codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall`art. 83.

83 Vendita o distruzione delle cose deperibili

1. La vendita delle cose indicate nell`art. 260 comma 3 del Codice è eseguita a cura della Cancelleria o della Segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose . Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L`autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

84 Restituzione delle cose sequestrate

1. La restituzione delle cose sequestrate (c.p.p 263 disp di att. 104) è disposta dall`autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell`interessato esente da bollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall`imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell`art. 324 del Codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall`avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

85 Restituzione con imposizione di prescrizioni

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l`autorità giudiziaria, se l`interessato consente ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l`autorità giudiziaria provvede a norma dell`art. 260 comma 3 del Codice qualora ne ricorrano le condizioni.

86 Vendita o distruzione delle cose confiscate

1. La Cancelleria provvede alla vendita (13 reg.) delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione .

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All`affidamento dell`incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

87 Cose di cui è stata ordinata la consegna al Ministero di Grazia e Giustizia

1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al Ministero di Grazia e Giustizia delle cose indicate nell`art. 264 comma 1 del Codice è comunicato al Ministero medesimo.

2. Il Ministro di Grazia e Giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il Ministero o ad altri istituti.

Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell`art. 264 del Codice.

3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.

88 Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati

1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d`Italia o ana sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.

89 Verbale e nastri registrati delle intercettazioni

1. Il verbale delle operazioni previsto dall`art. 268 comma 1 del Codice contiene l`indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l`intercettazione, la. descrizione delle modalità di registrazione, l`annotazione del giorno e dell`ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell`apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall`art. 267 comma 5 del Codice.

90 Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura

1. Le intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura sono eseguite presso gli impianti installati nella procura della Repubblica presso il tribunale.

 

CAPO VII Disposizioni relative alle misure cautelari

91 Giudice competente in ordine alle misure cautelari

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla Corte di Assise, dalla Corte di Appello o dalla Corte di Assise di Appello, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell`art. 590 del Codice provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

92 Trasmissione dell`ordinanza che dispone la misura cautelare

1. L`ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all`organo che deve provvedere all`esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l`esecuzione .

93 Deposito del verbale di interrogatorio

1. Il verbale dell`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294 c.p.p.) è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia (43).

94 Ingresso in istituti penitenziari

1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell`autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria (386, c.p.p 716).

1 bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia é inserito nella cartella personale del detenuto. All`atto del colloquio previsto dall`art. 23, quarto comma, del regolamento approvato don decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l`operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso, con l`ausilio dell`interprete, che l`interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1 ter. L`autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell`istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis.

1 quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell`autorità giudiziaria in essa contenuti.

2. Nondimeno, se si presenta nell`istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l`arresto in flagranza (380 c.p.p.), vi deve essere trattenuto a norma dell`art. 349 del Codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all`autorità giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante (296 c.p.p.) che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell`ordine di esecuzione.

95 Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell`internato per misura di sicurezza

1. Con l`ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell`istituto di custodia, salvo quanto previsto dall`art. 286 del Codice.

96 Separazione degli imputati detenuti

1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l`autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell`istituto.

97 Comunicazioni al servizio informatico

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della Cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza (c.p.p 296).

2. Nel caso di fermo (c.p.p 384. o di arresto in flagranza (c.p.p 380, 381., alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell`istituto di custodia al quale il fermato o l`arrestato è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell`arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificato delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell`autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

97 bis. Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari

1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l`accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l`imputato a raggiungere il luogo dell`arresto individuato a norma dell`art. 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l`osservanza delle prescrizioni imposte.

98 Cessazione delle misure cautelari estinte

1. Quando l`imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell`art. 306 del Codice, ordina al direttore dell`istituto di custodia l`immediata dimissione. L`ordine è trasmesso con urgenza (131 bis, 154 bis).

2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura (c.p.p 286., il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l`imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall`art. 161 comma 3 del Codice.

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari (c.p.p 284) o sottoposto alle misure del divieto o dell`obbligo di dimora (283 c.p.p.), il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all`imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l`osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell`obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (c.p.p 282), la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre che all`imputato, anche all`ufficio di polizia giudiziaria competente.

4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio (c.p.p 281) e delle misure interdittive (288-290 c.p.p.), il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all`imputato e, se del caso, rispettivamente, all`organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre l`interdizione in via ordinaria.

99 Inammissibilità della richiesta di riesame

1. La disposizione dell`art. 585 comma 5 del Codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal Libro IV del Codice (c.p.p 309-311, 324, 325).

100 Trasmissione degli atti in caso di impugnazione

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la Cancelleria o la segreteria dell`autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull`impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell`avviso della proposizione dell`impugnazione previsto dagli artt. 309, 310 e 311 del Codice.

101 Termine per la decisione sulla richiesta di riesame

1. Nel procedimento previsto dall`art. 309 del Codice, se l`udienza è rinviata a norma dell`art. 127 comma 4 del Codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l`imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall`art. 309 comma 10 del Codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell`art. 127 comma 3 del Codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell`imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.

102 Domanda di riparazione per l`ingiusta detenzione

1. La domanda di riparazione per l`ingiusta detenzione (c.p.p 315.) è presentata presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è competente la Corte di Appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

102 bis. Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione

1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell`art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti domicialiari ai sensi dell`art. 284 del codice e sia stato perciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell`applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.

103 Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo (316-320 c.p.p.) richiesto dal pubblico ministero, l`ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l`azione contro il condannato.

104 Norme applicabili al sequestro preventivo

1. Per il sequestro preventivo (c.p.p 321-323) si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel Capo VI. Si applica altresì la disposizione dell`art. 92.

 

CAPO VIII Disposizioni relative alle indagini preliminari

 

105 Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari

1. Con il regolamento previsto dall`art. 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari (16, 17 reg.).

106 Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato

1. Nel caso previsto dall`art. 331 comma 4 del Codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.

107 Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell`autore del reato

1. La persona che presenta una denuncia (c.p.p 333) o che propone una querela (336 ss. c.p.p.) ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall`autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L`attestazione può essere apposta in calce alla copia dell`atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l`esito delle indagini.

108 Denunce e altri documenti anonimi

1. Con regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia (5 reg.) sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime (c.p.p 333.) e degli altri documenti anonimi (c.p.p 240) che non possono essere utilizzati nel procedimento.

108 bis Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato (c.p.p 330) consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall`art. 347 commi 1 e 2 del Codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

109 Ricezione della notizia di reato

1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l`ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l`eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato (c.p.p 335).

110 Richiesta dei certificati

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell`art. 335 del Codice, la segreteria richiede:

a) i certificati anagrafici;

b) il certificato previsto dall`art. 688 del Codice;

c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato.

2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.

110 bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni

1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell`art. 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all`art. 335. commi 3 e 3 bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibi di comunicazione". In caso contrario risponde con la formula: ``Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

111 Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere

1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere (c.p.p 344), il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all`autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

112 Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità

1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l`attività di indagine prevista dall`art. 346 del Codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell`art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale (c.p.p 347). La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta .

113 Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

114 Avvertimento del diritto all`assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell`art. 356 del Codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

115 Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria

1. Le annotazioni previste dall`art. 357 comma 1 del Codice contengono l`indicazione dell`ufficiale o dell`agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell`ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell`art. 357 del Codice è conservata presso l`ufficio di polizia giudiziaria.

116 Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l`autopsia secondo le modalità previste dall`art. 360 del Codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio (c.p.p 393), dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l`identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l`ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall`autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

117 Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

1. Le disposizioni previste dall`art. 360 del Codice si applicano anche nei casi in cui l`accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l`atto non ripetibile.

118 Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari

1. Gli at